L’avvocato “è un dilettante allo sbaraglio”: l’obbligo di astenersi da espressioni sconvenienti ed offensive (artt. 42 e 52 cdf)(Riccardo Radi)

Molto spesso ci sono colleghi che scrivono e pronunciano frasi che screditano le capacità professionali del collega di controparte, senza considerare le possibili conseguenze.

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 312/2024 ha stabilito che l’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’asserita incapacità professionale del collega di controparte (artt. 42 e 52 cdf), giacché ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e perciò anche in tale ambito deve in ogni caso astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sulle capacità professionali di un collega, che l’art. 42 cdf ammette -seppur non in modo indiscriminato- solo se il Collega stesso sia parte del giudizio e ciò sia necessario alla tutela di un diritto.

Diversamente, quando cioè la diatriba trascenda sul piano personale e soggettivo, l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti, principio confermato da (CNF sentenza n. 73 del 13 marzo 2024).

Nel caso di specie, l’avvocato aveva indirizzato a più persone una missiva in cui definiva la collega di controparte “dilettante allo sbaraglio” e paragonando ad una gita turistica la sua attività stragiudiziale di sopralluogo sui luoghi oggetto di controversia.

Si legge nella sentenza:Nella specie, l’attività denigratoria ed offensiva risulta comprovata documentalmente nella missiva del 13/09/2017 allegata in atti ed indirizzata a più persone, ove l’Avv. [RICORRENTE] dileggia la collega [AAA] qualificandola “dilettante allo sbaraglio”, paragonando ad una gita turistica la sua attività stragiudiziale di sopralluogo sui luoghi oggetto di controversia ed accusandola immotivatamente di agire nell’espletamento del suo mandato “con l’assoluta mancanza di rispetto per i condomini delle più elementari comuni norme di buon senso, della correttezza e della logica e del diritto”.

Inoltre, il Cnf ha sanzionata la condotta dell’Avvocato che – come nel caso in esame – utilizzi, nella carta intestata del proprio studio, il titolo di Avvocato Cassazionista pur non avendo mai effettivamente conseguito detto titolo, integra gli estremi della violazione prevista e sanzionata dall’art. 36 CDF, a nulla rilevando che lo stesso presenti tutti i requisiti formali e sostanziali per aver diritto al detto titolo di Avvocato Cassazionista e manchi soltanto la formale iscrizione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 312 del 5 settembre 2024