Ad una settimana dalla loro entrata in vigore, i nuovi diritti forfettari di copia introdotti con le modifiche approvate dalla Legge Bilancio 2025 recanti “Misure in materia di spese di giustizia sull’art. 269 del DPR 115/2002 che hanno notevolmente aumentato il costo delle copie trasmesse telematicamente per un numero di pagine inferiore a 50, fanno registrare i primi segnali di un corto circuito innescato nelle cancellerie del distretto.
Come ipotizzavamo nell’articolo del 5 gennaio 2024, era, infatti, ampiamente prevedibile che per ottenere il rilascio di un verbale di udienza così come di una sentenza di media lunghezza sarebbe stato più conveniente per il difensore richiedere la copia cartacea ad un costo inferiore agli 8 euro forfettariamente imposti dalle nuove disposizioni per gli invii tramite pec e/o portale.
Copia cartacea che, se oggettivamente ora è più conveniente dal punto di vista economico, non lo è affatto dal punto di vista dei tempi di rilascio e della comodità organizzativa dell’avvocato posto che, ovviamente, impone un duplice passaggio presso l’ufficio giudiziario, per la presentazione della richiesta, prima. e per il ritiro della copia, poi.
A ciò si aggiunga il pagamento telematico dei diritti col PAGO PA che, ovviamente, non potrà essere effettuato nel proprio studio ma nella maggior parte dei casi comporterà la necessità di usufruire dei servizi di terzi.
Evidentemente per Fori distanti, poi, l’opzione cartacea non è plausibilmente percorribile.
Quindi, sostenere che per copie di poche pagine nulla è cambiato se si opta per la carta non risponde a verità, anche perché già di per sé le precedenti tariffe per copie cd elettroniche erano più basse rispetto a quelle per copie analogiche e, come è ovvio, si potevano richiedere ed ottenere con un semplice clic da studio senza corrispondere alcuna maggiorazione per l’urgenza.
Inevitabili le ricadute si prevedono sulle difese d’ufficio la cui effettività rischia di essere disincentivata dall’aumento dei costi telematici da un lato e degli adempimenti dall’altro.
Ma, evidentemente, questo vero e proprio ritorno al passato o, meglio, passo indietro, non comporterà un aggravio di attività solo per gli utenti ma anche per le cancellerie che registreranno un aumento di accessi e dovranno tornare ad impiegarsi con le vecchie fotocopie, con buona pace del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale.
Ricapitolando quindi, da un lato la Direzione generale sistemi informatici automatizzati (DGSIA) con la assai poco convincente circolare ministeriale del 16 maggio 2022 (citata nell’articolo del 5 gennaio 2024) ha escluso l’effettiva esplicazione del diritto previsto ex lege dal “nuovo” comma 1-bis dell’art. 269 DPR115/2002 che riproduce il precedente art. 40 comma 1-quater di estrazione gratuita delle copie dal fascicolo informatico da parte degli abilitati esterni sull’asserito presupposto che l’Amministrazione sosterrebbe un costo per il servizio di disamina ed evasione di ciascuna istanza di rilascio, dall’altro, del tutto contraddittoriamente si introducono diritti forfettari che, di fatto, provocheranno un’impennata delle copie cartacee con notevole aumento dei costi di gestione, di materiali, energetici ed ambientali.
A riprova che il castello di carta sta iniziando a crollare è la variegata difformità con cui ogni singolo ufficio giudiziario si comporta in merito al rilascio delle copie con l’unico comun denominatore costituito dall’unanime condivisione del noto proverbio “Paese che vai usanza che trovi”.
Così in un caso con richiesta pec di copie vengono richieste le marche previste in precedenza senza forfettizzazione, in un altro ci si vede recapitare addirittura una richiesta di conguaglio ad integrazione con applicazione retroattiva del forfettario e in una altro ancora solo sentenze e verbali si possono richiedere via pec e il resto tutto cartaceo… e così via…
Ma emblematica del caos che si sta ingenerando si segnala la richiesta avanzata ad un difensore da una cancelleria di un ufficio Giudiziario di Roma di copie cartacee di un ricorso presentato a mezzo Portale Deposito atti Penali giustificata dal fatto che letteralmente “inderogabili esigenze organizzative dell’Ufficio imposte dal Dirigente amministrativo, non ci consentono di utilizzare le scorte cartacee per stampare copie di ogni ricorso che perviene presso la Cancelleria”.
La richiesta di cui sopra, nonostante, come è noto, in tali casi la normativa vigente escluda obblighi di deposito di copie dell’impugnazione proposta e, in mancanza, di pagamento dei relativi diritti previsti dall’art. 164 disp. att. c.p.p. e 272 d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Provvedimento del Dipartimento per gli affari di giustizia Direzione Generale degli Affari Interni del 12 novembre 2024).
È proprio il caso di sospettare che una mano non sappia cosa faccia l’altra e che l’ultima innovazione rischi di comportare una discreta involuzione con retrocessione nella direzione opposta rispetto alla tanto auspicata digitalizzazione del processo penale.
Rebus sic stantibus, forse è il caso di urlare, come quell’ingenuo ma coraggioso bimbo della fiaba, che “il re è nudo” e che i vestiti dell’imperatore non sono belli solo perché nuovi.
