Fronteggiare la polizia durante un corteo non è resistenza passiva (Filippo Marco Maria Bisanti)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 590/2025, udienza del 7 novembre 2024 (allegata al post in versione anonimizzata), ha avuto ad oggetto il rilievo penale, nell’ambito del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, delle manifestazioni di protesta che si risolvono in condotte attive di fronteggiamento delle forze dell’ordine.

La pronuncia è di rilievo perché appone un nuovo tassello al più ampio mosaico rappresentato dalla casistica giurisprudenziale in ordine alla fattispecie ex art. 337 c.p.

Nel merito, i ricorrenti censuravano la decisione della Corte d’appello che – a loro dire – avrebbe erroneamente qualificato nei termini di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di tre manifestanti che, durante un corteo, si sarebbero appoggiati agli scudi della polizia.

Osserva la Cassazione che dalle risultanze probatorie era emersa l’intera vicenda storico-fattuale: un corteo non autorizzato, indetto da un centro sociale e destinato a raggiungere l’hotel in cui Forza Nuova svolgeva una riunione politica, si era scontrato con la polizia che doveva interdirne il passaggio.

I manifestanti avevano intrapreso il loro percorso brandendo grossi scudi in plexiglass, utilizzati per sfondare la linea di difesa predisposta, previo incappucciamento da parte di alcuni essi per evitare di essere riconosciuti.

Il personale della Polizia di Stato era costretto a respingerli, opponendo per due volte una carica contraria a cui i dimostranti avevano reagito lanciando fumogeni all’indirizzo della polizia.

Le indagini di polizia giudiziaria sono state in grado di identificare e descrivere puntualmente le condotte dei tre imputati:

  • uno, travisato, faceva parte del «mucchio che spinge» come emerso dalle immagini fotografiche depositate;
  • un altro, anch’egli incappucciato, unitamente un altro, con un fazzoletto sul viso e poi con un casco, avevano partecipato «al fronteggiamento» con le forze dell’ordine mentre venivano lanciati lacrimogeni.

Per la Cassazione non c’è dubbio: fronteggiare la Polizia di Stato integra la condotta materiale del delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

In seno all’art. 337 c.p. “Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni[1].

Si tratta di un reato comune, come si evince dall’utilizzo del termine chiunque per indicarne il soggetto agente.

Destinatari della condotta sono sia i pubblici ufficiali che gli incaricati di pubblico servizio e, inoltre, i soggetti chiamati per assistenza alla esecuzione dell’attività.

Il delitto è di mera condotta assistita da dolo specifico e si consuma indipendentemente dal raggiungimento dello scopo prefissatosi dal soggetto agente.

La norma offre una tutela anticipata alla legittima azione del pubblico ufficiale ma la fattispecie concreta non può essere valutata in una prospettiva di pericolo presunto, occorrendo che la violenza e la minaccia (elementi costitutivi della materialità del reato, orientati) siano reali e abbiano effettiva idoneità a coartare o ad ostacolare l’agire del pubblico ufficiale. In tale modo diviene possibile ricostruire il finalismo dell’azione, ovvero il dolo specifico che deve caratterizzare il soggetto agente.

Il reato non si perfeziona in ragione della sola qualifica soggettiva della vittima, occorrendo sempre individuare quale sia l’atto d’ufficio al quale l’agente ha ritenuto di opporsi restando quindi esclusa la generica aggressività nei confronti di pubblici ufficiali o la prosecuzione della aggressione iniziata per diverse ragioni (Cass. pen., Sez. VI, 28 settembre 2012, n. 42505).

L’atto di ufficio cui la disposizione fa riferimento non ha alcuna particolare caratterizzazione, non deve essere necessariamente un atto autoritativo e vi rientra qualsiasi atto realizzato dal pubblico ufficiale in attuazione del dovere generico di svolgere la propria attività nel modo più efficace per il conseguimento dei fini dell’ufficio (Cass. pen., Sez. VI, 17 maggio 2012, n. 30770).

La resistenza passiva resta fuori dalla condotta integrante reato quando si risolva in una mera disobbedienza o resistenza opposta con una condotta meramente passiva (Cass. pen., Sez. VI, 5 giugno 2008, n. 37352) pur potendosi ammettere, e ritenere non punibile, una minima reazione spontanea ed istintiva al compimento dell’atto del pubblico ufficiale.

Fronteggiare la polizia durante un corte è resistenza passiva?

Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, integra l’elemento materiale del reato non sola l’azione del soggetto che usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell’ufficio o del servizio,  ma anche quella di chi, partecipando ad un’azione collettiva, pur non visto nel  gesto di compiere materialmente dette condotte, contrasti ripetutamente  i pubblici ufficiali avvicinandosi più volte fronteggiandoli in maniera ostile, così da  rafforzare o aggravare, di fatto, l’azione posta in esser da chi lancia corpi contundenti (Cass. pen., Sez. VI, 5 marzo 2020, n. 13160; Cass. pen., Sez. VI, 27 aprile 2012, n. 18485) o, come nella specie, i lacrimogeni.

Nella fattispecie al vaglio del Collegio, si rileva che, d’altra parte, “fronteggiare” la polizia durante una manifestazione non autorizzata al fine di sfondarne il blocco non può essere banalizzato a legittimo atto di presenza, come proponeva il ricorso, perché costituisce una condotta espressiva della volontà di ostacolare attivamente la polizia, nell’esercizio della sua attività istituzionale, con un atteggiamento aggressivo e, comunque, idoneo a rafforzare, di fatto, l’azione posta in essere da chi lancia corpi contundenti o svolge condotte attive di contrasto, a prescindere dal non averlo fatto in prima persona,  così da configurare quantomeno un concorso morale nel delitto di cui all’art. 337 c.p.

Il ricorso era quindi infondato.


[1] Per un’ampia disamina degli elementi costitutivi del reato, v. commento art. 337 c.p. in DeJure.