Competenza in materia di esecuzione di più provvedimenti l’ultimo dei quali sia una sentenza di proscioglimento: criteri di determinazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 325/2025, udienza del 17 dicembre 2024, si è pronunciata su un conflitto negativo di competenza riguardo all’esecuzione di provvedimenti emessi da differenti giudici, l’ultimo dei quali abbia emesso una sentenza di proscioglimento.

Tale questione è già stata già affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, secondo l’indirizzo consolidatosi negli ultimi anni, ha stabilito che tale sentenza può essere equiparata a quella di condanna, e radicare, dunque, la competenza in capo al giudice che l’ha emessa, a condizione che essa «comporti effetti esecutivi per effetto dei quali deve essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee ad investire il giudice dell’esecuzione» (Sez. 1, n. 9547 del 15/1/2018).         

La pronunzia appena richiamata muove dal rilievo, desunto da precedenti decisioni (Sez. 1, n. 48337 del 6/11/2014; Sez. 1, n. 21688/2009; Sez. 1, n. 374 del 14/1/1999), che l’art. 665, cod. proc. pen., non faccia riferimento soltanto alle sentenze di condanna ma a qualsivoglia provvedimento suscettibile di determinare un incidente d’esecuzione, in tutti i casi in cui da esso possano conseguire questioni controverse rilevanti in executivis.         

Tale condivisibile indirizzo assegna, dunque, rilevanza, oltre che alle condanne, ai provvedimenti, anche di proscioglimento, che ab origine si presentino come potenzialmente suscettibili di esecuzione, indifferente apparendo, per contro, la loro effettiva attuazione, con conseguente necessità di considerare le une e gli altri in vista della determinazione del giudice competente per l’esecuzione. Tanto vale, ad esempio, per le sentenze che, nel prosciogliere l’imputato, gli abbiano applicato una misura di sicurezza, anche se solo di natura patrimoniale (confisca), delle quali è espressamente previsto l’inserimento nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nonché per quelle – quantunque non figuranti in casellario – che, contenendo geneticamente statuizioni capaci di impegnare il giudice dell’esecuzione, si presentino, almeno in astratto, idonee ad attivare il relativo incidente, quali sono, tra le altre, quelle che dichiarino la falsità di documenti o dispongano sulla restituzione delle cose sequestrate.         

Viceversa, sono da escludere i proscioglimenti di altro segno, il cui rilievo in executivis (ai fini di eventuali pronunce ai sensi degli artt. 537, comma 4, 669, commi 7 e 8, 673, comma 2, o 675, commi 1 e 2, cod. proc. pen.) è meramente ipotetico e virtuale, e la cui considerazione, ai fini di cui all’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., si rivelerebbe eccedente rispetto allo scopo perseguito, costituito dall’unitaria determinazione della posizione esecutiva del medesimo soggetto, nonché foriera di gravi inconvenienti.