Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 567/2025, udienza del 18 dicembre 2024, ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la motivazione per relationem è da considerare legittima in presenza di tre requisiti.
Occorre infatti che:
1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica e, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018; n. 19619 del 13/02/2014; n. 18404 del 05/04/2024; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014).
