Reati del Codice rosso: la pena sospesa deve essere subordinata alla partecipazione dell’imputato a corsi di recupero senza che rilevi a tal fine il suo consenso (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 303/2025, udienza del 13 novembre 2024, ha affermato che riguardo ai reati del Codice rosso la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena deve essere subordinata alla partecipazione a specifici corsi di recupero, senza che occorra a tal fine il consenso dell’imputato.

Il collegio di legittimità ha anzitutto ribadito che nel patteggiamento concordato per reati previsti dal cosiddetto Codice rosso e condizionato alla concessione del beneficio della pena sospesa,  non è ravvisabile il vizio di difetto di correlazione tra richiesta e decisione ove il giudice subordini d’ufficio la predetta concessione alla partecipazione dell’imputato a percorsi di recupero: ciò sul presupposto che, trattandosi di una condizione obbligatoria per legge, essa deve ritenersi implicitamente accettata all’atto della presentazione della richiesta di applicazione concordata di pena (così, Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 30720/2024, udienza del 23 maggio 2024).

Il collegio ha ulteriormente rilevato che l’applicabilità della predetta condizione non necessita di alcuna mediazione giudiziale né richiede la determinazione di specifiche modalità esecutive che, ove omesse dal giudice della cognizione, possono essere stabilite dal giudice dell’esecuzione.

Deve quindi escludersi che occorra un consenso esplicito dell’imputato alla condizione obbligatoria.

2 commenti

  1. Carissimi scusate,

    non riesco più ad accedere al contenuto degli articoli. Mi reindirizzano su una pagina ma non raggiunge l’articolo.

    Cordialità

    Nicola Ronzoni

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