Ancora più carcere per tutti , oggi è stata pubblicata sul sito del Senato la proposta di legge numero 1332 per le modifiche all’articolo 624-bis del codice penale e all’articolo 382-bis del codice di procedura penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo.
La proposta prevede di apportare le seguenti modifiche all’articolo 624-bis del codice penale:
a) al primo comma, le parole: « da quattro a sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a otto anni »;
b) al terzo comma, le parole: « da cinque a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dieci anni ».
Ricordiamo che nel 2019 si era già provveduto all’inasprimento della pena prevista dall’articolo 624-bis del codice penale, relativo al furto in abitazione e al furto con strappo
Nella relazione di accompagno si legge: “Dai dati dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) si apprende come sia continua la tendenza della crescita dei reati predatori. Nel 2023 le famiglie vittime di furti in abitazione sono state 8,3 ogni 1.000 (erano il 7,6 nel 2022); sono state vittime di borseggi 5,1 persone ogni 1.000 abitanti (erano 4,6 nel 2022).
Gli indicatori soggettivi di percezione della sicurezza nella zona in cui si vive hanno manifestato una tendenza alla crescita esponenziale in senso negativo, soprattutto a seguito dei reati predatori.
La cronaca nera di tutte le province italiane è oramai quasi quotidianamente impegnata nel racconto di furti in abitazione, che a volte avvengono anche con le persone presenti in casa, e di un altro reato quale quello di furto con strappo, che spesso colpisce persone particolarmente fragili. L’aumento di furti nelle abitazioni in alcune province ha dato vita a vere e proprie manifestazioni di protesta, dove i residenti si sono riuniti per far sentire il loro grido disperato a causa del sentimento di paura, abbandono e insicurezza.
Paura per l’incolumità delle proprie famiglie, per i bambini, per gli anziani, paura che nemmeno nelle proprie case si possa essere al sicuro. Senza considerare che si tratta della violazione del luogo più intimo di tutti, quale quello della propria dimora. La casa, infatti, è al centro dello stile di vita e dell’immaginario italiano, come garante della valorizzazione del patrimonio familiare, espressione dell’identità personale e luogo di esercizio delle tante e diverse attività che gli individui reputano importanti. Per la maggior parte dei cittadini la casa riflette anche la propria personalità; essa è percepita come un luogo confortevole e sicuro.
E lo Stato ha il compito di garantirne l’inviolabilità. La risposta al grido di aiuto dai cittadini deve arrivare in tempi rapidi.
È necessario intervenire per tutelare i cittadini dalle frequenti intrusioni nelle abitazioni private, con conseguenti furti e danneggiamenti della proprietà privata. Con la legge 26 aprile 2019, n. 36 (cosiddetta « legittima difesa »), il Governo apportò un inasprimento delle pene, in particolare all’articolo 624-bis del codice penale, relativo al furto in abitazione e al furto con strappo.
Oggi si sente la necessità di intervenire nuovamente aumentando le pene previste per questi reati, non solo come deterrente per chi li commette, ma anche perché i cittadini sentano la protezione dello Stato nei loro confronti e nei confronti della loro proprietà. Inoltre, per quanto concerne il reato di furto con strappo l’inasprimento della pena si rende altresì opportuno se si considera che le vittime sono spesso le persone fragili, quali gli anziani.
Con il presente disegno di legge, infine, si introduce l’applicazione dell’arresto in flagranza differita, previsto dall’articolo 382-bis del codice di procedura penale, anche al reato di furto in abitazione previsto dal comma primo dell’articolo 624-bis del codice penale, ovvero si propone di considerare in stato di flagranza chi, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, abbia compiuto un furto in un’abitazione, sempre che l’arresto sia compiuto entro le quarantotto ore dal fatto.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Modifiche all’articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo)
1. All’articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « da quattro a sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a otto anni »;
b) al terzo comma, le parole: « da cinque a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dieci anni ».
Art. 2. (Modifica all’articolo 382-bis del codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza differita)
1. All’articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: « 1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di furto in abitazione di cui al comma primo dell’articolo 624-bis del codice penale ».
