Decreto di citazione a giudizio e omessa notifica all’indagato dell’avviso di conclusione indagini preliminari: effetti (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 42481/2024 ha ricordato che la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all’indagato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, determinando una lesione del diritto di difesa, ha natura di nullità generale a regime intermedio e, pertanto, può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.

Nel caso esaminato la Suprema Corte ha rilevato la tardività della dedotta nullità, eccepita solo nell’atto di impugnazione e non nel corso del giudizio di primo grado.

Quindi, l’eccezione di nullità è tardiva tenuto conto del condivisibile insegnamento secondo cui la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità “generali a regime intermedio” e può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (cfr. Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018).