Stupefacenti: se la prova deriva solo dal Narcotest, è doveroso il riconoscimento della lieve entità (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 16 del 2025 ha ricordato che l’accertamento svolto – come nel caso di specie – mediante il solo narcotest consente di provare la natura stupefacente di una determinata sostanza, pur non fornendo la prova relativa alla quantità del principio attivo contenuto che determina il riconoscimento della fattispecie del fatto di lieve entità.

La Suprema Corte ha sottolineato, con riferimento alla lamentata effettuazione di accertamenti tecnici finalizzati a verificare le caratteristiche della sostanza sequestrata, è sufficiente rammentare come, secondo il pacifico orientamento esegetico, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti l’accertamento svolto con “narcotest” consenta di provare la natura stupefacente di una determinata sostanza, ma non fornisce la prova relativa alla quantità del principio attivo contenuto (così, tra le molte, Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022); con la conseguenza, come ritenuto in tale ultimo arresto, che – in applicazione del principio del favor rei e in mancanza di prova dell’entità del principio attivo – è consentito al giudice di merito, come avvenuto nel caso di specie, ritenere sussistente la fattispecie del fatto di lieve entità (in tal senso, Sez. 6, n. 47523 del 29/10/2013) ma fermo restando che il predetto esame deve ritenersi idoneo a dimostrare il perfezionamento del reato contestato ai sensi dell’art.73, T.U. stup.