Quello che sta succedendo in questi giorni in Italia dovrebbe preoccupare tutti i cittadini e non solo gli avvocati.
Decine di Presidenti di Tribunale hanno di fatto sospeso il regime di deposito obbligatorio oggi previsto anche per i magistrati, a torto o a ragione, dal D.M. 206 del 2024, e così reintrodotto – solo per loro – la possibilità di ricorrere al cartaceo.
Ciò è avvenuto utilizzando una norma – l’articolo 175 bis c.p.p. – chiamata a consentire il deposito analogico nei soli casi di malfunzionamento temporaneo dei sistemi informatici, nel caso di specie App, ma di fatto applicandola anche a casi che malfunzionamento non sono.
Cito, leggendo passaggi a caso delle motivazioni, quando si possono chiamare così: problemi di carattere organizzativo interni, carenza di adeguata formazione del personale, colpevoli ritardi nella profilazione degli utenti e persino la volontà, di cui è tecnicamente titolare solo il Ministero, di sperimentare la piattaforma per un tempo prolungato, scelto, tra l’altro, inaudita altera parte.
Ora, passi tutto questo e, utilizzando un eufemismo, l’amara constatazione dell’assenza di analogo attivismo quando a sperimentare analoghi problemi tecnici erano, 4 anni fa, in piena pandemia, catapultati nell’universo telematico dall’oggi al domani, gli avvocati e, per il loro tramite, i loro assistiti.
Ma quello che sta accadendo a Milano e, sono convinto, a breve accadrà altrove, sfiora il paradosso istituzionale e costituzionale.
Il Presidente del Tribunale, che aveva già sospeso l’utilizzo della piattaforma App cui possono accedere soltanto i magistrati e i cancellieri, ha esteso la sospensione anche, leggo testualmente, per gli avvocati, che invece a quella piattaforma non possono accedere, perché a loro è dedicato il portale dei servizi telematici.
E non mi preoccupa tanto che tutto questo avvenga senza conoscere le norme e neanche le differenze con la piattaforma in uso agli avvocati da ben 4 (quattro) anni.
Mi preoccupa invece che questa sospensione, quandanche riferita al portale, avvenga in assenza di qualsiasi malfunzionamento in senso tecnico, così come previsto dall’articolo 175 bis c.p.p., e quindi al di fuori di qualsiasi ancora normativa.
Un atto illegittimo, tecnicamente, che crea ancora più confusione tra gli avvocati meno esperti in materia, indotti a depositare con modalità non consentite dalla legge e quindi a forte, concreto, serio pericolo di inammissibilità.
