In questi primi giorni sono stati molti i dubbi su cosa si può depositare in udienza, la costituzione di parte civile? Un documento in sede di contro-esame di un teste?
E’ ancora possibile la domanda ricorrente tra gli avvocati ?
L’articolo 111 bis cpp al comma 3 prevede una deroga alla regola generale del deposito telematico obbligatorio: “La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica”.
Quindi natura dell’atto o documento o specifiche esigenze processuali.
Come efficacemente sintetizza il collega Mattia Serpotta: “La relazione illustrativa della riforma Cartabia cita come esempio della prima eccezione il caso di una planimetria che non può essere digitalizzata o di un testamento olografo di cui si contesta la genuinità, documenti che devono pertanto essere necessariamente prodotti in originale.
La deroga riguarda poi anche talune esigenze processuali: mi viene in mente, ad esempio, il caso del difensore che voglia introdurre a sorpresa un documento solo dopo averlo esibito al teste in udienza e che non può essere costretto a depositarlo in anticipo al portale.
Ma, analogamente, rientra nella deroga del comma 3 anche il deposito di “atti” – costituzione di parte civile, comparsa conclusionale, nomina, procura speciale, etc. – che per loro natura o, sarebbe più corretto dire, per specifiche esigenze processuali, devono essere depositati in udienza”
La circolare del D.G.S.I.A. dell’8.1.2025, ha semplicemente ribadito ciò che il codice prevede.
E ha ribadito solo quanto è scritto nel codice di procedura penale, al comma 3 dell’articolo 111 ter c.p.p.: se il difensore produce in udienza, il che significa che può sempre farlo, un documento o un atto in formato cartaceo, compreso quindi quello di costituzione di parte civile, l’atto e il documento andranno poi scansionati a cura della cancelleria e inseriti nel fascicolo telematico.
