Un ricorso al giorno non toglie il 41-bis di torno: la storia del ricorrente seriale e le microstorie delle lampadine e dei tatuaggi criptici (Vincenzo Giglio)

Tra i post pubblicati da Terzultima Fermata ai suoi esordi ve ne era uno che raccontava la storia assai particolare di un detenuto (a questo link per chi volesse leggerla).

Era la storia di AA, interamente ricavata dalla consultazione dell’archivio “SentenzeWeb” della Corte di cassazione.

Di lui si sapeva che era un detenuto al 41-bis e che era un ricorrente seriale tanto che nel quinquennio compreso tra il 2017 e il 2022 risultavano depositati a suo nome ben 688 ricorsi per cassazione.

Un’analisi spettrale parziale era bastata per desumere ulteriori caratteristiche di AA.

Il suo bersaglio di gran lunga preferito erano i provvedimenti della magistratura di sorveglianza.

Aveva impugnato provvedimenti emessi in numerose sedi giudiziarie, tra le quali Ancona, Cuneo, Macerata, Milano, Novara, Parma, Reggio Emilia, Roma, Sassari, Torino, Trieste e Udine.

Aveva denunciato una vasta gamma di asserite violazioni dei suoi diritti.

Nel post del 2022 si traevano alcune conclusioni su di lui, enunciate come di seguito.

Riteniamo altamente probabile che l’iperattività di AA sia causata dalla sua iperreattività: molte delle decisioni che abbiamo letto dimostrano che è uno a cui salta immediatamente la mosca al naso.

Ma, a parte questa considerazione ovvia, la storia di AA nell’interezza del suo rapporto con le istituzioni carcerarie e nei riflessi della sua condizione di detenuto al 41-bis evidenzia plurime anomalie.

La prima: le frequenti sanzioni disciplinari inflitte ad AA e le relazioni sulle quali i giudici di sorveglianza fondano le loro decisioni di rigetto dimostrano che le direzioni penitenziarie lo considerano un pericoloso agitatore in grado di sobillare altri detenuti. Esemplare in tal senso è la sanzione, risultante da uno dei tanti ricorsi, inflittagli per avere passato ad un altro detenuto il modulo per presentare un reclamo.

La seconda: gli altrettanto frequenti trasferimenti sembrano dunque dovuti principalmente all’intento di impedire al contestatore seriale di radicarsi in un istituto e di propagare col suo esempio la tendenza alla contestazione delle autorità carcerarie.

La terza: i trasferimenti, anche se oggettivamente, frustrano almeno alcuni dei pur rari successi giudiziari di AA, impedendo di fatto che abbiano immediata esecuzione e costringendolo a riavviare altri faticosi iter per ottenere ciò che gli è stato negato illegittimamente.

La quarta: non possediamo dati dai quali desumere quali attività trattamentali siano praticate a beneficio della rieducazione di AA per avviarlo verso percorsi virtuosi di riconoscimento del valore della legalità. Non possiamo quindi affermare che le possibilità offerte ad AA non rispettino gli standard previsti. Sappiamo però, dalla lettura delle decisioni, che è stato costretto a battaglie infinite, dopo che, ad esempio, ha ottenuto l’autorizzazione all’uso del computer, per ottenere anche l’autorizzazione a stampare copie dei documenti elaborati col computer. E sappiamo pure, sempre attraverso la medesima lettura, che ha battagliato ugualmente e senza successo, perché nel tempo concessogli per la permanenza nel locale adibito a sala computer, non fosse computato anche quello dell’ispezione (che si immagina lunga e minuziosa) dei supporti informatici di cui si serviva il detenuto.

Pensiamo quindi di poter concludere che un po’ più di buon senso e un po’ meno di formalismo potrebbero forse concorrere a diminuire le sopravvenienze della Cassazione”.

La storia di AA comincia a questo punto a travalicare la dimensione soggettiva dell’interessato e ad assumere un valore paradigmatico di una condizione ben più generale, quella del regime del 41-bis e dei non pochi detenuti che vi sono sottoposti.

Si è ritenuto quindi utile attualizzarla per verificare cosa ne è stato di quel detenuto così reattivo.

Il primo risultato è che AA ha continuato imperterrito la sua battaglia contro i provvedimenti giudiziari non graditi: tra il 2022 e il 2024 risultano presentati a suo nome 209 ricorsi.

Il secondo è che il suo attivismo sembra dovuto prevalentemente a un certo modo di declinare nella realtà concreta il regime del carcere duro.

Ecco due esempi.

Il primo è tratto da Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 43608/2024, udienza del 29 ottobre 2024.

La questione alla base del ricorso e della decisione della Suprema Corte è assai semplice.

AA è un detenuto studente, ha già conseguito due lauree ed è prossimo a conseguire quella in giurisprudenza.

Chiede alla direzione del carcere in cui è ristretto di essere autorizzato “a dotarsi di una lampada da lettura collocata alla testa della branda e di un’ulteriore lampada da scrivania per ragioni di giustizia e di studio”.

Ottiene quello che chiede ma l’amministrazione penitenziaria osserva che “le due lampade aumentano il consumo di energia elettrica messa a disposizione del ristretto” e addebita il consumo al detenuto.

È una constatazione inoppugnabile dal punto di vista economico ma, come è costretto a ricordare il collegio di legittimità, “il Legislatore incentra il lavoro e lo studio come pilastri del trattamento e consente al detenuto di acculturarsi ed istruirsi, fino ai livelli universitari, senza alcuna spese ed anzi incentivando gli studi con sussidi e premi economici (art. 45 Reg. esec.). Pertanto, la richiesta di recuperare le spese per un maggior consumo di energia elettrica da parte dell’Amministrazione non è fondata e si pone in contrasto con la disciplina testé esaminata e la ratio che presiede l’ordinamento penitenziario di incentivare la risocializzazione del condannato“.

Si consideri ancora che prima di arrivare a questa conclusione cristallina c’erano stati numerosi step intermedi, ivi compresa l’emissione di un provvedimento di ottemperanza a carico dell’amministrazione penitenziaria allo scopo di costringerla a restituire ad AA le somme illegittimamente trattenute in suo danno.

Da una questione semplice deriva una domanda semplice: le direzioni dei penitenziari non sarebbero tenute a conoscere almeno le fonti essenziali del regime normativo che regola la vita dei detenuti, compresi quelli al 41-bis che qualche diritto lo hanno pure loro?

Ed ora il secondo esempio, tratto da Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 40592/2024, udienza dell’11 ottobre 2024.

Questa volta si parla di roba seria, ovvero i tatuaggi criptici, e ancora una volta si innesca una sequenza, soprattutto argomentativa, da non credere.

AA chiede al Tribunale di sorveglianza competente “la revoca o la modifica delle disposizioni dipartimentali che imponevano ai familiari dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen. la copertura dei tatuaggi durante lo svolgimento dei colloqui periodici con i propri congiunti, tenuto conto del fatto che tali prescrizioni erano connotate da irragionevolezza, alla luce della brevità degli incontri, che imponeva di escludere pericoli per la sicurezza dall’esibizione di parti tatuate del proprio corpo”.

Il Tribunale respinge la sua istanza.

AA, va da sé, ricorre per cassazione.

Il collegio della prima sezione penale ritiene infondato il ricorso.

Rileva che la fonte di legittimazione dell’obbligo di copertura dei tatuaggi è una nota del Capo del DAP avente ad oggetto “detenuti/internati sottoposti al regime detentivo speciale di cui all’art. 41 bis O.P. – veicolazione di messaggi illeciti“.

Rileva ancora che “l’adozione della nota, a sua volta, traeva origine dalle relazioni trasmesse dalle direzioni delle strutture penitenziarie richiamate, che evidenziavano come, sempre più frequentemente, nel corso dei colloqui periodici, venivano «mostrati dai familiari tatuaggi realizzati su varie parti del corpo”.

Rileva ulteriormente che “a queste, imprescindibili, esigenze di sicurezza faceva espressamente riferimento la nota emessa il 4 settembre 2019 dalla Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, che, a proposito dei tatuaggi controversi, evidenziava come tali «immagini o scritte possono costituire un tentativo di aggirare le limitazioni imposte dal regime speciale e veicolare comunicazioni illecite tra i detenuti 41 bis ed i familiari”.

Considera che “In questa cornice, l’applicazione delle prescrizioni dipartimentali censurate deve ritenersi pienamente giustificata dall’esigenza di «impedire i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà […]» (Corte cost., sent. n. 143 del 2013); esigenza che appare rispettosa dei principi affermati dalla Corte costituzionale, secondo cui al decremento di tutela di un diritto fondamentale del detenuto, anche quando sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen., deve sempre fare riscontro un corrispondente incremento di tutela di un altro interesse, di rango pari o addirittura superiore (tra le altre, Corte cost., sent. n. 173 del 2009; Corte cost., sent. n. 297 del 2008; Corte cost., sent. n. 212 del 1997). Non si può, del resto, non ribadire che il regime differenziato di cui all’art.41-bis Ord. pen. mira soprattutto a «evitare che gli esponenti dell’organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dell’organizzazione stessa» (Corte cost., sent. n. 143 del 2013, cit.)”.

Conclude così: “Deve, pertanto, escludersi che le disposizioni contenute nella nota n. dg.GDAP.04/09/2019.0264041.U, adottata dalla Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, a sua volta collegata alla nota n. 0117995 del 5 aprile 2017 della stessa Direzione, siano connotate da irragionevolezza, atteso che le restrizioni imposte dal regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen. non possono non investire – anche se non soprattutto – la disciplina dei colloqui periodici, che rappresentano il veicolo più diretto e immediato di comunicazione del detenuto con l’esterno, attuabile, per tale categoria soggettiva, attraverso i propri familiari”.

La Cassazione ha parlato ed è un fatto.

Ma è ugualmente un fatto che in nessuno degli atti istituzionali menzionati, almeno per ciò che si può ricavare dal testo della decisione, si vada oltre il “potrebbe essere”, mancando radicalmente la prova che un qualsiasi familiare di un detenuto al 41-bis si sia mai fatto tatuare un messaggio funzionale alla trasmissione di direttive mafiose.

Senza poi dimenticare il trascurabile dettaglio che una circolare amministrativa viene utilizzata a fondamento dell’imposizione di un obbligo.

È arrivata la fine.

AA è un ricorrente seriale, quasi sempre ha torto, ma ogni tanto bisognerebbe pure stare a sentirlo.