L’istanza di rinvio dell’avvocato per legittimo impedimento deve essere valutata in udienza nel contraddittorio delle parti e non a posteriori in sentenza (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 482 del 7 gennaio 2025 ha stabilito che l’istanza di rinvio del difensore non può essere valutata a posteriori in sentenza ma in udienza nel contraddittorio delle parti (l’ovvio non è mai scontato viene da dire).

Come risulta dagli atti – che la Suprema Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione – l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione del processo veniva inviata via pec dal difensore la sera prima dell’udienza.

La mancata trasmissione da parte della cancelleria al giudice che procedeva ne escludeva la corretta valutazione da parte dello stesso giudicante al momento di trattazione del procedimento; al momento della costituzione delle parti nel processo di secondo grado, non può rilevare la successiva valutazione ed il rigetto della stessa istanza in sentenza, dovendo la valutazione essere effettuata prima dello svolgimento del giudizio e nel contraddittorio pur con un difensore nominato in sostituzione ex art. 97 comma 4 cpp, altrimenti incorrendosi in un caso di difetto di assistenza dell’imputato (cassazione sezione 2 numero 42333/2023).

Pertanto, si è ribadito che in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l’omessa valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienza determina il difetto di assistenza dell’imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui agli articoli 178, comma primo, lettera c) e 179, comma primo, Cpp.
In questo senso anche, Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264158; Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Pagano, Rv. 265483.