Furto: la “detenzione qualificata” che legittima la proposizione della querela (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 15/2025 ha ricordato che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela.

La Suprema Corte premette che la questione della procedibilità non è stata affrontata da parte della Corte territoriale, va premesso che in base dell’arresto espresso dalla Cassazione sezione 4 sentenza numero 7193 del 20 dicembre 2023 depositata nel 2024: “Ai fini della procedibilità del delitto di furto perpetrato all’interno di un supermercato, la cassiera di tale esercizio, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l’esercizio del commercio al suo interno”.

Va preliminarmente osservato che il Supremo Collegio, nella sentenza n. 40354 del 18.7.2013, ha formulato il seguente principio di diritto: “Il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne. Tale relazione di fatto con il bene non ne richiede necessariamente la diretta, fisica disponibilità e si può configurare anche in assenza di un titolo giuridico, nonché quando si costituisce in modo clandestino o illecito.

Ne discende che, in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della querela è anche il responsabile dell’esercizio stesso, quando abbia l’autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce”.

Le Sezioni unite sono giunte alla elaborazione di tale principio all’esito di un articolato percorso argomentativo nel quale è stata approfondita la nozione di possesso “in senso penalistico” , che coincide con la relazione qualificata di natura non solo giuridica ma anche fattuale tra un soggetto ed un determinato bene, che implica un autonomo potere di custodire, gestire ed alienare il bene medesimo.

Nell’ottica pubblicistica del diritto penale – ma anche il diritto civile, peraltro, nell’elaborazione del concetto di possesso, si muove nella stessa direzione – assume rilievo non solo la relazione possessoria non sorretta su base giuridica ma anche quella clandestina o illecita, con la conseguenza che costituisce furto pure la sottrazione della refurtiva al ladro, atteso cheta sottrazione della refurtiva al ladro, riguardata nell’ottica del diritto penale, non rende meno aggressiva e biasimevole la condotta e giustifica la reazione punitiva.

Dunque, il Supremo Collegio, nel valorizzare nel proprio apparato argomentativo la relazione fattuale tra un soggetto e una determinata res, non ha certo voluto attribuire alcuna rilevanza significativa alla qualifica formale di un soggetto quale “responsabile dell’esercizio commerciale” , tanto è vero che nel sopra menzionato principio di diritto espresso dalla sentenza n. 40354/2013 è stato ritenuta come persona offesa legittimata alla proposizione della querela anche il responsabile dell’esercizio stesso, non in quanto tale, ma ” quando abbia l’autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce”.

Non vi è dubbio quindi che non solo il responsabile dell’esercizio commerciale, ma anche il capo reparto – e tale ragionamento può essere esteso a qualsiasi addetto alle vendite al ricorrere delle sotto indicate condizioni – rientra nella nozione di persona offesa, come tale legittimata a proporre querela, ove si trovi in una particolare relazione qualificata con il bene, che comporti un autonomo potere di custodirlo e venderlo.