Nel suo celeberrimo De Civitate Dei Agostino d’Ippona si chiedeva retoricamente: “Remota itaque iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia?”.
Un’espressione che, tradotta liberamente, può essere intesa così: “Una volta tolta di mezzo la giustizia, cosa sono i governi se non delle grandi ruberie?”.
L’opinione di Agostino non peccava certo di reticenza: i regni e gli imperi del suo tempo traevano la legittimazione a rappresentare le comunità insediate nel loro territorio solo in quanto si conformassero alla giustizia – e, nella sua idea, l’unica giustizia possibile era quella coerente alla parola di Dio – dovendo essere altrimenti considerati come accolite di briganti.
La legge, dunque, può governare la vita delle comunità e degli individui che ne fanno parte solo se è espressione di giustizia: un’equazione che valeva ai tempi di Agostino e vale ancora adesso, sebbene ancorata non più alla volontà divina ma ai valori ed ai principi espressi nella nostra Carta fondamentale.
Da qui prendiamo le mosse per alcune rapide osservazioni sull’attuale questione carceraria italiana e sul ruolo che è legittimo attendersi dall’Autorità garante dei diritti delle persone private della libertà personale.
Cosa sia il carcere oggi e da molti anni o addirittura decenni a questa parte lo sa o può saperlo chiunque abbia voglia e tempo di informarsi: numeri della popolazione detenuta ai più alti livelli dell’ultimo decennio e in rapido e costante avvicinamento alle cifre record che costarono al nostro Paese condanne a raffica ad opera della Corte europea dei diritti umani sul presupposto della condizione di sovraffollamento cui erano esposti i detenuti; suicidi e morti in carcere e di carcere anch’essi in aumento, così come i tentati suicidi, i gesti di autolesionismo e, come non bastasse, episodi sempre più frequenti di violenze o vere e proprie torture nei confronti dei detenuti; ed ancora: inadeguatezza della medicina penitenziaria ad affrontare le molteplici cause di malessere dei ristretti, dell’edilizia penitenziaria, dell’offerta di lavoro e di istruzione, dei programmi trattamentali, delle piante organiche delle figure educative ed assistenziali, degli organici della magistratura di sorveglianza.
È altrettanto noto o conoscibile che nell’attuale sensibilità politica prevalente il carcere sta sempre più connotandosi come un fine (strumento punitivo) piuttosto che come un mezzo (strumento rieducativo) e la pena detentiva piace sempre di più.
Non crediamo di dover dire altro sul punto.
Spostiamo adesso la nostra attenzione sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e avvertiamo fin d’ora che ci serviremo esclusivamente di informazioni attinte direttamente dal suo sito web istituzionale (lo si trova a questo link).
Non si può certo dire che le forze politiche – tutte, nessuna esclusa – abbiano considerato come una priorità l’introduzione di questo organismo di garanzia.
Così si legge testualmente nel sito: “Molti paesi europei prevedono una figura di garanzia dei diritti delle persone private della libertà. In Italia un percorso avviato fin dal 1997 ha portato all’istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale alla fine del 2013, ma la nomina del Collegio e la costituzione dell’Ufficio, che hanno consentito l’effettiva operatività, sono avvenuti solo nei primi mesi del 2016”.
Sono dovuti dunque passare vent’anni perché dalle prime discussioni si arrivasse all’operatività.
Veniamo adesso alla natura ed ai compiti del Garante: li descriviamo anche questa volta riportando letteralmente la descrizione ricavata dal sito.
“Si tratta di un organismo statale indipendente in grado di monitorare, visitandoli, i luoghi di privazione della libertà (oltre al carcere, i luoghi di polizia, i centri per gli immigrati, le Residenze per le misure di sicurezza – REMS, recentemente istituite dopo la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari, gli SPDC – cioè, i reparti dove si effettuano i trattamenti sanitari obbligatori, ecc.).
Scopo delle visite è quello di individuare eventuali criticità e, in un rapporto di collaborazione con le autorità responsabili, trovare soluzioni per risolverle. Inoltre, presso le istituzioni sulle quali esercita il proprio controllo, il Garante nazionale ha il compito di risolvere quelle situazioni che generano occasioni di ostilità o che originano reclami proposti dalle persone ristrette, riservando all’autorità giudiziaria i reclami giurisdizionali che richiedono l’intervento del magistrato di sorveglianza.
Dopo ogni visita, il Garante nazionale redige un rapporto contenente osservazioni ed eventuali raccomandazioni e lo inoltra alle autorità competenti. Ogni rapporto, normalmente un mese dopo essere stato recapitato, viene pubblicato sul sito web del Garante nazionale, unitamente alle eventuali risposte pervenute.
Lo Stato italiano ha conferito al Garante nazionale altri tre compiti.
Il primo riguarda un obbligo derivante dalla ratifica del protocollo opzionale delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura. L’adesione a tale protocollo prevede che lo Stato debba predisporre un meccanismo nazionale indipendente (NPM) per monitorare, con visite e accesso a documenti, i luoghi di privazione della libertà al fine di prevenire qualsiasi situazione di possibile trattamento contrario alla dignità delle persone.
Il secondo riguarda il monitoraggio dei rimpatri degli stranieri extra-comunitari irregolarmente presenti sul territorio italiano e che devono essere accompagnati nei paesi di provenienza. La direttiva europea sui rimpatri (115/2008) prevede che ogni paese monitori la situazione con un organismo indipendente.
Infine, al Garante Nazionale, in quanto NPM, è stato attribuito il compito di monitorare le strutture per persone anziane o con disabilità, in base alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Il Garante nazionale è costituito in Collegio.
Ogni anno, il Garante nazionale tiene una Relazione al Parlamento sul lavoro svolto e sulle prospettive future negli ambiti di sua competenza”.
Conosciamo adesso la storia – piuttosto travagliata, viene da dire – del Garante fin dalla nascita, la sua conformazione istituzionale e i compiti e gli scopi per i quali è stato istituito.
Sappiamo anche, lo abbiamo detto in premessa, che vita drammatica si faccia nel pianeta carcere.
Ci piacerebbe, come cittadini e come giuristi, che il Garante si faccia interprete di questo dramma, e per farlo deve necessariamente predisporsi a conoscerlo, guardando in faccia attentamente chi ne è vittima, ne tragga le conseguenze ed utilizzi tutte le prerogative ed i poteri che la legge gli attribuisce, produca tutti gli stimoli ed eserciti tutta la moral suasion che gli competono e di cui è capace e tenga tutti noi costantemente informati sul percorso seguito e sui risultati ottenuti.
A partire da subito, se possibile, perché dal carcere, per tornare alle parole di Sant’Agostino, sembra essere stata tolta di mezzo la giustizia ed è una ferita aperta di questa nostra Italia.
