I nuovi diritti forfettari di copia: novità vantaggiosa o oppio per il popolo forense? (Francesco Buonomini)

Il 5 gennaio 2025 sono entrate in vigore le modifiche approvate dalla Legge di Bilancio 2025 recanti “Misure in materia di spese di giustizia”.

Come noto, il legislatore è intervenuto sull’art. 269 del DPR 115/2002 prevedendo al comma 1: “Per il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell’allegato n. 8 del presente testo unico.”

Quest’ultimo allegato 8 prevede ora il pagamento forfettario di diritti a seconda delle modalità di rilascio e tipo di supporto: € 25 per riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD) ed € 8 per ogni trasmissione di dati con modalità telematica (tramite posta elettronica, PEC o portali).

Data questa premessa, è difficile comprendere da cosa derivi l’euforia con cui da diverse parti dell’avvocatura è stata accolta tale novità.

Il dubbio che in realtà non vi sia un concreto vantaggio deriva, tra l’altro, dal raffronto tra i diritti vigenti prima della modifica e quelli introdotti ex novo come da breve schemino esemplificativo che si allega.

Di fatto, per la maggior parte delle richieste e trasmissioni di copie in via telematica i diritti sono stati quasi decuplicati.

Ma facciamo qualche esempio, rinviando alla tabella di raffronto allegata alla fine del post per uno sguardo più ampio, di copie inviate a mezzo PEC prima di oggi (con applicazione della riduzione del 50% per i processi innanzi al GDP): un verbale di 4 pagine che costava € 0,98 ora costerà € 8; una sentenza di 6 pagine che costava € 1,97 ora costerà € 8; un provvedimento di n. 13 pagine che costava € 3,92 ora costerà € 8; una relazione di 32 pagine che costava € 7,86 ora costerà € 8.  Il vantaggio si avrà, di fatto, solo per le copie con numero di pagine superiore alle 50.

Pare allora di poter dire che la sicuramente apprezzabile convenienza si produrrà soprattutto per i procedimenti complessi e con più imputati dove, per lo più, intervengono ragionevolmente nomine fiduciarie ed è statisticamente più probabile che qualche interessato sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato con conseguente esenzione da ogni corresponsione di diritti, ovvero anche venga avanzata una sola richiesta di copie con naturale condivisione delle stesse con le altre difese.

In questi casi, naturalmente, col nuovo regime sarà molto più conveniente chiedere la copia integrale del fascicolo a prescindere dal numero di pagine, che spesso contengono una o più duplicazioni del medesimo documento, con sicuro vantaggio di tempo e denaro e minor attività selettiva anche da parte delle cancellerie.

Per i processi meno complicati e con uno o pochi imputati, invece, l’innovazione produrrà un notevole svantaggio come può facilmente essere rilevato anche dalle menti meno matematiche.

In questi casi, poi, è più frequente l’intervento di una nomina di un difensore d’ufficio che, non riuscendo ad entrare in contatto con l’assistito, vedrà aumentare la propria esposizione finanziaria nel procedimento con l’anticipazione di spese più elevate rispetto al passato.

Tale condizione, unitamente a quella ben nota che ha mantenuto la necessità dello specifico mandato ad impugnare solo in caso di nomina d’ufficio, rischia di depotenziare ulteriormente l’attività del difensore d’ufficio che potrebbe essere disincentivato ad anticipare spese sempre più alte per copie degli atti col rischio di non riuscire a recuperarle ovvero a farlo dopo numerosi anni e solo parzialmente.

Sembrerebbe proprio che il risultato di tali innovazioni dal punto di vista dei flussi finanziari implichi far cassa con i “piccoli” processi per recuperare lo sconto praticato per quelli più “grandi”, che, invece, plausibilmente non ne avrebbero avuto bisogno.

Solo incidentalmente è poi da segnalare che alcuni uffici giudiziari non sono attrezzati per inviare le copie con trasmissioni telematiche con l’incredibile conseguenza che in quelle sedi sarà inevitabile la richiesta di copia su supporti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD)  al prezzo forfettario di € 25 anche solo per poche pagine, ovvero, laddove venga rilasciata (ed alcuni uffici non lo prevedono) la copia cartacea anche per fascicoli più rilevanti rinunciando obtorto collo ai saldi di inizio anno.

Ma tutti questi discorsi e calcoli dovrebbero cedere il passo di fronte a quanto previsto dal nuovo comma 1-bis dell’art. 269 DPR115/2002 parimenti introdotto dalla suddetta Legge di Bilancio secondo cui: “Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi“.

EUREKA!!! Ecco la soluzione delle soluzioni, la novità delle novità, la panacea di tutti i mali che in realtà è lettera vecchia e purtroppo morta posto che non è affatto chiaro quale sarebbe il fascicolo informatico contenente i documenti estraibili gratuitamente.

Già un anno fa, infatti, nel numero di Terzultima Fermata del 25 gennaio 2024 si affrontava il tema dell’ Estrazione gratuita duplicati informatici dal fascicolo informatico!

In particolare, si segnalava che il DM 29 dicembre 2023 n.217del oltre ad aver introdotto con decorrenza dal 14 gennaio 2024 l’obbligatorietà anche nel settore penale del pagamento dei diritti di copia tramite PAGO PA ha modificato anche all’art. 21 del DM 44/2011 -ossia la Bibbia delle regole tecniche dei processi telematici nella giurisdizione ordinaria- inserendo la possibilità per i soggetti esterni abilitati di estrarre duplicati informatici dal fascicolo telematico.

Si legge, infatti, testualmente all’art. 2 del DM 217/2023: q) l’articolo 21 è sostituito dal seguente: «Art. 21 (Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti). – 1. I soggetti abilitati esterni estraggono con modalità telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.

Pertanto, evidentemente la novità sbandierata ai quattro venti con la modifica dell’art. 269 del DPR 115/20022 TU Spese di Giustizia tale non è, essendo già contenuta, tra l’altro nel medesimo DPR 115/2002 al precedente art. 40 che al comma 1-quater testualmente recita Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

Poiché pacificamente tra i soggetti esterni abilitati l’art. 2 del DM 44/2011 inserisce espressamente anche gli avvocati delle parti private ai quali, del resto, sono dirette le nuove (queste si) disposizioni in materia di deposito degli atti penali, l’estrazione di duplicati informatici di atti e documenti deve intendersi gratuita esattamente così come avviene nell’ambito del processo civile da anni ed è cosa ben diversa dal rilascio delle copie che preveda un’attività da parte della cancelleria.

Appurato, quindi, che la novità non c’è, va anche preso atto che la disposizione resta dichiaratamente lettera morta poiché salvo sporadiche applicazioni “sperimentali” come presso la Procura di Parma per qualche anno, agli avvocati da remoto non è consentita nemmeno la visione, figurarsi l’estrazione di copie, gratuita.

Che sia dichiaratamente una sorta di “truffa delle etichette” si evince dalla circostanza che nello stesso tempo in cui si riconosce un diritto all’estrazione gratuita, già previsto dall’ordinamento, si impone contraddittoriamente un balzello forfettario per la trasmissione di dati (copie) per via telematica compreso quindi anche il Portale deposito atti penali che rappresenta l’unica possibile finestra di accesso al fascicolo informatico da remoto da parte del difensore che infatti deve utilizzarlo per i depositi.

Come mai, ci si chiede, al difensore derivano solo obblighi e doveri da tale qualità di abilitato esterno all’accesso al fascicolo informatico e non anche il diritto di visionare ed estrarre copia gratuita dei documenti che costituiscono il medesimo fascicolo informatico come prevedono più disposizioni normative?

Non si crede possa esistere una risposta ragionevole e idonea a smentire le interessanti e convincenti argomentazioni utilizzate dal Procuratore della Repubblica di Parma nella missiva indirizzata in data 30 maggio 2022 a vari uffici del Ministero della Giustizia, al COA e alla Camera Penale di Parma per sostenere la piena legittimazione degli avvocati ad usufruire del fascicolo telematico in entrambi i sensi di marcia che di seguito per comodità si riproducono.

In relazione all’oggetto costituito dai diritti per il rilascio di copie di atti processuali senza certificazione di conformità art. 40 269 DPR 115/2002, il Procuratore Dott. D’Avino nel rimandare fermamente al mittente la patente di scorrettezza attribuita alla Procura di Parma per non aver richiesto e non richiedere all’epoca il pagamento dei diritti di copia per l’estrazione dei documenti informatici, sosteneva che l’intero sistema tecnico-operativo del fascicolo digitale è stato congegnato in maniera tale da rendere (una volta accertata la legittimazione del difensore) immediatamente fruibile il fascicolo stesso e che proprio in occasione di un webinar 26.01.2021 avente ad oggetto l’accesso agli atti del fascicolo da parte dell’Avvocato, esponenti della DGSIA in maniera esplicita ebbero a chiarire la gratuità delle copie con altrettanto richiamo dell’art. 40 del TU Spese di Giustizia.

A smentire tali conclusioni ha provato, contraddittoriamente rispetto a quanto esplicato nel webinar indicato, la circolare ministeriale del 16 maggio 2022 con cui la Direzione generale sistemi informatici automatizzati (DGSIA), pur riconoscendo la possibilità di esonero dell’avvocato dal versamento dei diritti di copia, in quanto il difensore è abilitato ad accedere al fascicolo informatico ed ha la possibilità di estrarre la copia di tutti gli atti senza che ci debba essere l’intermediazione della cancelleria e senza che vi sia alcun costo da parte dell’Amministrazione per le attività relative al rilascio della stessa copia, ha escludo tale possibilità per i documenti consultabili tramite il TIAP-Document, considerando che l’avvocato non ha la facoltà di accedere autonomamente al fascicolo e che l’Amministrazione sostiene un costo per il servizio di disamina ed evasione di ciascuna istanza di rilascio.

Tali argomentazioni appaiono assai farraginose e, comunque, doverosamente superabili.

In primo luogo, non si comprende bene in cosa consista il costo che l’Amministrazione sosterrebbe visto che, come noto, tutti gli addetti alle cancellerie/segreterie sono dipendenti pubblici retribuiti a prescindere dal numero di richieste copie evase. Non è dato sapere, quindi, perché nel processo civile ciò sia stato possibile quando, tra l’altro, inizialmente tutto era cartaceo e non esisteva nemmeno una banca dati enorme di documenti già scansionati come quelli caricati nel TIAP.

In secondo luogo, nell’ambito dell’attività di digitalizzazione del processo penale ormai imposta dal PNRR nulla osterebbe a che i documenti presenti nel TIAP transitassero nel fascicolo informatico del Portale Penale come, del resto, almeno presso la Procura di Parma e altrove è avvenuto.

E poi, se tecnicamente è possibile che i documenti e atti depositati dai difensori nel Portale confluiscono nel TIAP, dove poi sono anche visibili e selezionabili autonomamente dal difensore, non si comprende perché non sia possibile, viceversa, che tutti gli atti e documenti depositati nel suddetto TIAP confluiscano, o comunque, siano visibili con l’accesso al Portale Penale.

Ma se davvero esiste un’impossibilità tecnica all’estrazione gratuita dei documenti dal fascicolo telematico che senso ha ribadirne la facoltà?

E ancora, sarebbe comunque, necessario e doveroso venisse spiegato con un atto attuale e, tendenzialmente, gerarchicamente superiore ad una circolare datata perché ciò che è possibile da anni nel processo civile telematico in cui, come è noto, tutti gli abilitati esterni, compresi i consulenti, accedono, depositano ed estraggono gratuitamente copie dei documenti ivi contenuti non lo è per quello penale, posto che, di fatto, si impedisce l’attuazione di una legge dello Stato e si limita notevolmente il diritto di difesa nel procedimento penale.

Come concludevamo un anno fa, discutendo di una novità che tale non era e tale non è, ma assomiglia piuttosto ad uno specchietto per le allodole che col saldo forfettario accontenta alcuni ma non tutti, Nihil difficile volenti

Un commento

  1. Sarebbe interessante sapere come dovrà essere considerata l’eventuale estrazione dei dati dal fascicolo informatico e la contestuale archiviazione in un’area “cloud”.
    Che secondo me sarà la miglior soluzione.
    Alcuni tecnici giudiziari sostengono infatti che chiavette USB, hard-disk esterni o SD Card non siano garantiti perché potrebbero contenere, anche a insaputa dell’utente, virus dannosi.

    L’unica soluzione, a mio avviso, è il CDROM che ha però limiti di capienza.
    Se ci sono video o documenti vecchi “fotocopiati” in un PDF lo spazio si esaurisce in fretta.
    L’alternativa sarebbe riversare contestualmente i dati in un’area cloud.
    Verrà consentito ? In questo caso è semplice “estrazione dal fascicolo ” o trasmissione?

    En passant suggerisco di utilizzare CDROM a sola lettura.
    Non mi risultano problematiche ma in caso di contestazioni il vincolo di “sola lettura” costituisce una garanzia.
    I dati estratti sono certamente quelli originali.

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