Motivazione del sequestro preventivo: deve essere parametrata sull’esigenza anticipatoria della confisca (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 49/2025, udienza del 19 dicembre 2024, ha ricordato che la motivazione del sequestro preventivo deve essere parametrata sull’esigenza anticipatoria della confisca.

Viene in rilievo a tal fine il principio di diritto statuito dalle Sezioni unite penali nella sentenza Ellade: «Il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege» (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade).

Si legge ulteriormente in tale decisione che «è il parametro della “esigenza anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio».

Le Sezioni unite, dunque, hanno stabilito l’obbligo del giudice di motivare sulla sussistenza del periculum in mora anche in caso di sequestro preventivo di cosa confiscabile e tale motivazione non potrà che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire impraticabile.

Non rilevano, pertanto, né la natura (obbligatoria o facoltativa) della confisca né la funzione concretamente assolta dalla stessa (misura di sicurezza, sanzione, misura amministrativa).

La natura “obbligatoria” della confisca, in sostanza, non rende “obbligatorio” anche il sequestro ad essa funzionale, perché, ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., norma generale e onnicomprensiva, il giudice «può» e quindi non «deve» adottare la misura cautelare.

Va quindi escluso ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessità di detta motivazione opera, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, con riguardo sia alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa (v., ad es., Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024; Sez. 6, n. 20649 del 15/02/2023; Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, dep. 2023; Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023; Sez. 6, n. 48333 del 03/11/2022). L’ordinanza impugnata ha ipotizzato il pericolo di dispersione dei beni personali in ragione della capacità degli indagati di utilizzare artifici, raggiri e “macchinazioni” nonché della prospettiva del processo, con una motivazione riferita al sequestro impeditivo che ha indicato elementi del tutto privi di attinenza con l’esigenza cautelare di cui si è detto.

Il Tribunale, pertanto, si è sottratto all’onere di motivazione circa la “esigenza anticipatoria” e le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio, disattendendo il principio affermato dalle Sezioni unite.

L’ordinanza, pertanto, va annullata limitatamente al profilo riguardante la sussistenza dell’esigenza cautelare, per valutare la quale il giudice del rinvio si atterrà al principio statuito nella sentenza Ellade, nei termini sopraindicati.