La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 93/2025 è tornata ad occuparsi del legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale ed ha ricordato un principio “anche un impegno assunto successivamente può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente” … peccato che è applicato a intermittenza.
La Suprema Corte ricorda che l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore:
a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato;
d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv, 262912).
Va, inoltre, ricordato che la decisione sull’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, che adduca un concomitante impegno professionale, richiede un bilanciamento tra l’interesse difensivo e quello pubblico all’immediata trattazione del processo, per cui, ancorché la priorità temporale costituisca un parametro di valutazione, anche un impegno assunto successivamente può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente (Sez. 3, n. 43649 del 03/07/2018, P, Rv. 274416).
Bel principio, peccato che nel caso concreto, richiamato dalla sentenza citata, la Suprema Corte, richiamando anche il contenuto dell’art. 132-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., ha ritenuto corretto il rigetto dell’istanza di rinvio del difensore di un detenuto in custodia cautelare, che aveva dedotto di essere impegnato nella trattazione di un procedimento riguardante un imputato in stato di libertà.
Quindi la priorità temporale è un parametro di valutazione, che può essere superato, ma sempre nell’ottica dell’incipit di Gianni Morandi: “Uno su mille ce la fa”.
