Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 35296/2024, udienza del 9 luglio 2024, si è soffermata sulla nozione di squadre investigative comuni.
Le squadre investigative comuni (SIC) sono uno strumento d’investigazione che consente alle autorità di diversi Stati di svolgere congiuntamente attività d’indagine a livello transnazionale, condividendone i risultati acquisiti.
Nel quadro europeo, la possibilità di costituire squadre investigative comuni si inserisce nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia cosiddetta orizzontale, cioè quella tra le autorità nazionali dei Paesi membri, rappresentando una forma di assistenza di carattere operativo e non “rogatoriale”, finalizzata alla repressione di fenomeni criminosi che coinvolgono l’ambito territoriale di due o più Stati.
Si tratta, cioè, dell’individuazione di uno specifico e unico spazio investigativo comune, nel quale i componenti della squadra operano direttamente e in tempi reali, compiendo tutti gli atti e le operazioni necessari allo scopo per cui la medesima è stata costituita e in tutti i territori degli Stati che ne fanno parte, senza dover ricorrere ad altre forme di assistenza giudiziaria e applicando, di volta in volta, le regole processuali secondo il c.d. criterio della lex foci.
È opportuno ricordare che la fonte normativa interna pertinente in tema di costituzione di squadre investigative comuni è il d.lgs. n. 34 del 15 febbraio 2016 (allegato alla fine del post) il quale ha attuato nell’ordinamento interno la Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002.
Di particolare rilievo è l’art. 6 del suddetto d.lgs., rubricato “Utilizzazione delle informazioni investigative e degli atti di indagine” laddove si dispone che “gli atti compiuti all’estero dalla squadra investigativa comune hanno la stessa efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo le disposizioni del codice di procedura penale e sono utilizzabili secondo la legge italiana”.
Si segnala infine che il Consiglio dell’Unione europea ha redatto una guida pratica alle SIC, anch’essa allegata nella versione in lingua italiana alla fine del post.
