Bancarotta fraudolenta per distrazione e non preferenziale: amministratore che preleva somme dalle casse sociali a titolo di retribuzione senza delibera assembleare o indicazione nello statuto (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 98/2025 ha ricordato che la condotta dell’amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione se tali compensi non risultino specificamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare.

Invero, l’art. 2389 cod. civ. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali, qualora non sia stabilita nello statuto, sia determinata con delibera assembleare (sez. 5, n. 50836 del 03/11/2016, Rv. 268433), non essendo giustificabile alcuna autoliquidazione dei compensi dell’amministratore. (Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018 Rv. 273767).

Anche laddove effettivamente dovuta, la retribuzione dell’amministratore deve essere certa non solo nell’an, ma altresì nel quantum, mentre la liquidazione della sua entità non è rimessa allo stesso percettore, bensì, per l’appunto, o allo statuto o all’organo assembleare.

Condizioni che nel caso di specie non ricorrono, in assenza di deliberazione di quest’ultimo – né il ricorso ha sostenuto che la stessa esista – e di espressa previsione nello statuto dell’ammontare del compenso, che, infatti, il ricorrente calcola in maniera del tutto astratta e sommaria, rivelando come, a tutto concedere, l’imputato avrebbe provveduto ad una indebita “autoliquidazione” dei suoi compensi, del tutto ingiustificabile, anche solo agli eventuali fini di una derubricazione del fatto nella meno grave fattispecie di bancarotta preferenziale.

E’, infatti, necessario ricordare come la Suprema Corte abbia precisato che commette, per l’appunto, il reato di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, l’amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato nell’interesse della società, senza l’indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un’adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti (Sez. 5, n. 49509 del 19 luglio 2017), anche alla luce della circostanza, di cui dà atto la sentenza impugnata, che lo stesso ricorrente ha dichiarato di non avere mai percepito compensi in qualità di amministratore.