Aspecificità dei motivi di ricorso per cassazione e conseguente inammissibilità (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 110/2025, udienza del 28 dicembre 2024, si è soffermata sulle finalità delle impugnazioni in generale e del ricorso per cassazione in particolare.

Il collegio di legittimità ha chiarito anzitutto che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce e che tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Le medesime coordinate valgono per il ricorso per cassazione, il cui contenuto essenziale è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017).         

Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022).         

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il motivo di ricorso si limita a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo è destinato all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.