Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 43204/2024, udienza del 16 ottobre 2024, ha chiarito che il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un’ipotesi di soccombenza.
Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue pertanto la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Si confrontino in tal senso Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e altro; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, ed ancora Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017; Sez. 6, n. 19209 del 31/03/2013.
