Concordato in appello e accordo su pena illegale: la decisione deve essere annullata con rinvio al giudice di merito per una nuova decisione, solo su tale punto, o senza rinvio per consentire alle parti di rivedere anche la stessa opportunità in se dell’accordo? (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 47234/2024 ha esaminato la questione relativa all’annullamento di un concordato in appello perché la decisione è fondata sull’accordo riguardante una pena illegale.

Fatto:

Nel caso che ci occupa, risulta dagli atti che a B. è stata contestata la recidiva reiterata infraquinquennale di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen. e che la stessa è stata ritenuta correttamente contestata e certamente sussistente dal Giudice di primo grado.

Il divieto di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen. era, pertanto, pienamente operativo, ove si consideri che, nel giudizio di comparazione delle circostanze, in caso di recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., il divieto di prevalenza delle attenuanti opera soltanto se il giudice, in concreto, ritenga di disporre l’aumento di pena per la recidiva, oltre che nel caso in cui la recidiva medesima sia obbligatoria per essere il nuovo delitto compreso nell’elencazione di cui all’art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 16628 del 31/03/2016, Marongiu, Rv. 266530).

Ciò nonostante, il Giudice di appello, in violazione del menzionato divieto, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., operando una non consentita riduzione di un terzo della pena base, già indicata nella misura pari al minimo edittale di un anno di reclusione, così pervenendo ad una pena finale inferiore al limite consentito e, come tale, illegale.

Decisione:

Nella giurisprudenza della Cassazione è, però, discusso se in una siffatta ipotesi l’annullamento della sentenza gravata debba essere disposto limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice di merito per una nuova decisione solo su tale punto (in tal senso, si veda Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, Kadha Hamza, Rv. 277381 – 01; Sez. 6, n. 43641 del 11/09/2019, 3 Corte di Cassazione – copia non ufficiale Marzulli, Rv. 277374 – 01) o, al contrario, se l’annullamento della sentenza debba essere disposto senza rinvio perché, venendo meno un elemento essenziale dell’accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., deve considerarsi venuto meno l’intero accordo e, dunque, anche la sentenza che su quel negozio processuale aveva trovato la sua giustificazione, così che si rivela necessario consentire alle parti di rivedere anche la stessa opportunità in se dell’accordo (si veda, sul tema dell’intervenuta illegalità della pena a seguito di declaratoria d’incostituzionalità, Sez. 6, n. 16192 del 16/03/2021, Di Maria, Rv. 280881 – 01; Sez. 4, n. 21901 del 10/07/2020, Abbrescia, Rv. 279765 – 01; Sez. 6, n. 41461 del 12/09/2019, Baglio, Rv. 276803; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 02).

La Suprema Corte nel caso esaminato ha ritenuto di aderire alla seconda delle indicate soluzioni, peraltro conforme all’orientamento prevalente che si sta formando sul tema.

Com’è stato chiarito, milita in suo favore la considerazione in forza della quale l’art. 599-bis c.p.p., comma 1, nel prevedere che la Corte di appello emette una sentenza in camera di consiglio «quando le parti … ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi» e che «se i motivi dei quali viene richiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena» le parti «indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo», fa intendere che «esiste un nesso funzionale inscindibile tra la richiesta concordata delle parti sull’accoglimento di uno o alcuni dei motivi dell’appello, e la eventuale rinuncia di altri motivi degli stessi atti di impugnazione.

Nesso la cui esistenza può desumersi, oltre che dalla circostanza che, per espressa previsione codicistica, le forme sia della rinuncia ai motivi sia della richiesta concordata devono essere le stesse, quelle previste in generale dall’art. 589 c.p.p. per la rinuncia all’impugnazione, dal fatto che è pacifico – pure valorizzando quanto puntualizzato dall’art. 602 c.p.p., comma 1-bis, a proposito della prosecuzione del giudizio dibattimentale ovvero delle conseguenze della decisione del giudice difforme dall’accordo – che la mancata accettazione dell’accordo da parte del giudice fa venir meno gli effetti tanto dell’intesa quanto della rinuncia ai motivi, imponendo l’esame di tutti i motivi del gravame» (così la citata sentenza n. 41461 del 2019).

Si è anche evidenziato che «se è vero che nulla esclude che dinanzi al giudice di secondo grado le parti possano formulare una richiesta concordata sull’accoglimento di motivi senza che a essa sia collegata una rinuncia ad altri motivi, perché non formulati (come si evince agevolmente dall’impiego dell’aggettivo “eventuali” a proposito delle doglianze oggetto di rinuncia), è anche vero che le esigenze di economia processuale sottostanti l’istituto proprio quelle esigenze che, dopo l’abrogazione dell’analogo concordato previsto dal vecchio art. 599 c.p.p., commi 4 e 5, hanno giustificato la scelta del legislatore del 2017 di reintrodurne la disciplina con il nuovo art. 599-bis – hanno fatto emergere, anche nell’esperienza giudiziaria, la stretta interconnessione esistente tra la richiesta concordata sull’accoglimento di uno o alcuni motivi dell’appello e la contestuale rinuncia di tutti altri motivi operata dall’autore di quell’atto di impugnazione.

Poiché nella pratica il caso più frequente è quello nel quale le parti formulano una richiesta concordata di accoglimento di uno o più motivi che comporta una nuova determinazione della pena, con indicazione al giudice della pena finale su cui le stesse parti hanno raggiunto l’intesa e che a tale accordo è quasi sempre collegata la rinuncia da parte dell’imputato ad uno o più motivi ulteriori del suo appello, è ragionevole ritenere che il raggiunto negozio processuale abbia una natura “complessa”, proprio perché l’intesa non sarebbe stata ammissibile se non vi fosse stata la contestuale rinuncia da parte dell’imputato agli altri motivi della sua impugnazione» (così la già citata sentenza n. 41461 del 2019,).

Pur con le differenze che qualificano gli istituti, la situazione oggetto di scrutinio appare sostanzialmente parificabile a quella considerata dalla giurisprudenza della Suprema Corte con riferimento alla nullità dell’accordo posto a fondamento di una sentenza di patteggiamento in ragione della illegalità sopraggiunta della pena dovuta alla successiva dichiarazione di incostituzionalità della relativa disciplina sanzionatoria (v. Sez. U, n.33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206), sicché deve ritenersi che nel caso l’illegalità della pena concordata dalle parti, inficia tanto la richiesta concordata quanto la connessa rinuncia anche parziale ai motivi di appello, manifestazioni di volontà collegate sulle quali si era fondata l’emissione della sentenza camerale ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.

Per tali ragioni la sentenza dev’essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Salerno per l’ulteriore corso.