La Cassazione sezione 2 con la sentenza 47737/2024 ha esaminato la seguente questione: ai fini della tempestività dell’impugnazione, debba darsi rilievo al momento in cui l’atto, dopo essere stato correttamente inserito sul portale, per come anche attestato dal relativo numero di identificativo unico nazionale, è stato inviato alla Corte d’appello, ovvero al momento successivo (di ben due giorni), in cui l’atto risulta essere stato accettato.
Si segnala, la prima sentenza della Suprema Corte sul rispetto dei termini perentori previsti per la presentazione delle impugnazioni tramite Portale Deposito Atti Penali.
Fatto:
Una corte di merito dichiara inammissibile l’impugnazione per tardività della stessa, ricorre in Cassazione il difensore rilevando che il deposito dell’istanza doveva considerarsi tempestivo, in quanto la Corte di merito aveva erroneamente fatto riferimento al momento in cui il deposito era stato accettato dall’ufficio destinatario (il 1° marzo 2024), anziché a quello in cui era stato inviato alla Corte d’appello, ossia il 28/02/2024, ultimo giorno utile, per come risultava dall’estratto del Portale di deposito degli atti penali allegato al ricorso.
Decisione:
La Cassazione premette che può accedere agli atti, trattandosi di questione processuale, risulta che la richiesta di rescissione del giudicato risulta essere stata presentata dal difensore avvalendosi del Portale del processo penale telematico, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1 del decreto Ministero giustizia del 4 luglio 2023 (e successiva integrazione del 4 luglio 2023), che comprende, al punto n. 95 dell’elenco di cui all’art. 1, tale richiesta tra gli atti per i quali il deposito da parte dei difensori avviene mediante il portale del processo penale telematico, ai sensi dell’art. 87, comma 6-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
Il problema che si pone è se, ai fini della tempestività dell’impugnazione straordinaria, debba darsi rilievo al momento in cui l’atto, dopo essere stato correttamente inserito sul portale, per come anche attestato dal relativo numero di identificativo unico nazionale, è stato inviato alla Corte d’appello (il 28 febbraio 2024), ovvero al momento successivo del 1 marzo 2024 (di ben due giorni), in cui l’atto risulta essere stato accettato.
Si tratta di un tema non scrutinato dalla Corte d’appello, la quale ha fatto esclusivo riferimento all’attestazione di cancelleria che dava atto che la richiesta doveva intendersi depositata il 1° marzo 2024.
Al riguardo, l’art. 1 del decreto stabilisce che il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.
Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore ventiquattro del giorno di scadenza.
Si tratta di una disposizione volta a dare certezza giuridica alla ricezione dell’atto da parte del Portale e dell’ufficio giudiziario che ne risulterà destinatario, ma che non può ridondare a carico della parte impugnante allorché l’attestazione di deposito sia financo generata ben due giorni dopo quello dell’invio e, soprattutto, lo stesso Portale dia ufficiale contezza dell’avvenuto invio alle ore 21:52:02 del 28/02/2024, attestando, con ricevuta, «che l’atto è stato correttamente inviato ai sensi dell’art. 172, comma 6-bis, cod. proc. pen.».
Inoltre, non può non tenersi conto che trovandosi il sistema delle impugnazioni in una fase di transizione dal processo cartaceo a quello telematico, la dichiarazione di inammissibilità è andata oltre l’obiettivo – in sé legittimo, secondo la giurisprudenza della Corte Edu – di garantire la certezza del diritto e l’efficiente amministrazione della giustizia, compromettendo la sostanza del diritto di accesso a un organo giurisdizionale.
Secondo la Corte Edu è, infatti, necessaria una certa flessibilità da parte dei giudici nel valutare i requisiti formali del deposito dei ricorsi durante la fase di transizione dal procedimento cartaceo a quello telematico (Corte Edu, Prima Sezione, Patricolo e altri c. Italia, del 23 maggio 2024). In proposito ne avevamo scritto ampiamente: https://terzultimafermata.blog/2024/10/12/ricorsi-per-cassazione-dichiarati-inammissibili-per-eccessivo-formalismo-italia-ancora-soccombente-a-strasburgo-vincenzo-giglio/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3khNCJWofFcEDP36YTEojTMv5v-DKJU4JeLeI_C5hf3sB0oM80FYKHjpo_aem_6mP7z99bIOxoX7ca59FfLg
In conclusione, in accoglimento del ricorso va annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze, per l’ulteriore corso.
