Truffa configurabile anche in caso di diversità tra persona ingannata e persona che ha subito il danno patrimoniale (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 45599/2024 ha ricordato che ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l’identità fra la persona indotta in errore e quella che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l’induzione in errore, il profitto e il danno.

Fattispecie in cui l’imputata aveva acquistato un immobile in regime di edilizia convenzionata, inducendo in errore la società venditrice in merito al possesso dei requisiti per stipulare il contratto, così da causare al comune un danno per mancato incasso degli oneri di costruzione.

La Suprema Corte ha inteso dare seguito all’indirizzo maggioritario secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l’identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l’induzione in errore, il profitto ed il danno (Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021; Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013; Sez. 2, n. 10085 del 21/02/2008).

Da tale orientamento scaturisce la diretta conseguenza che l’atto di disposizione patrimoniale da cui deriva il pregiudizio economico per il soggetto passivo può essere posto in essere dal deceptus e non solo dal danneggiato.

Peraltro, anche i precedenti che postulano, viceversa, la necessaria identità soggettiva tra chi, ingannato in errore dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione patrimoniale e il soggetto passivo del danno, ammettono la possibilità di distinzione tra le due figure, qualora il terzo abbia – come nel caso di specie – la possibilità di compiere atti aventi diretta efficacia nella sfera patrimoniale aggredita (Sez. 5, n. 18968 del 18/01/2017).

Nella vicenda che qui occupa, come ricostruita dai giudici di merito, la condotta fraudolenta è stata indirizzata nei confronti di … Holding Spa, soggetto evidentemente diverso dall’ente pubblico titolare dell’interesse patrimoniale leso.

La società commerciale, indotta in errore dalle mendaci attestazioni relative all’insussistenza in capo a L.V. di diritti reali su immobili ad uso abitativo nella provincia di B., ha proceduto all’assegnazione dell’unità, in realtà non spettantele secondo la normativa convenzionale e al successivo trasferimento della proprietà.

Tale contratto di compravendita costituisce, dunque, l’atto di disposizione eziologicamente connesso all’articolata attività decettiva, produttivo del profitto ingiusto, con correlativo danno per la persona offesa e ingiusto profitto per gli imputati.