La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 47682/2024 ha stabilito che la presenza di precedenti condanne non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente per il rigetto della richiesta di applicazione delle pene sostitutive.
Ricordiamo che l’art 545-bis cod. proc. pen., introdotto dal d. lgs n.150 /2022 ( cd riforma Cartabia), stabilisce, al comma 1, che “quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti” (c.d. dispositivo a struttura “bifasica”).
L’art. 58 della L. n. 689 del 1981 (rubricato “Potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive“), come modificato dal d.lgs. n. 150 sopra citato, stabilisce al primo comma che «il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.
La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».
A sua volta, l’art. 20-bis cod. pen., indica che le pene sostitutive (la cui disciplina è contenuta, come noto, nella L. n. 689 del 1981) sono:
1) la semilibertà sostitutiva;
2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
4) la pena pecuniaria sostitutiva.
Come chiarito dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, tale tipologia di sanzioni si inquadra come è noto tra gli istituti – il più antico dei quali è rappresentato dalla sospensione condizionale della pena – che sono espressivi della c.d. lotta alla pena detentiva breve; cioè del generale sfavore dell’ordinamento verso l’esecuzione di pene detentive di breve durata.
È infatti da tempo diffusa e radicata nel contesto internazionale l’idea secondo cui una detenzione di breve durata comporta costi individuali e sociali maggiori rispetto ai possibili risultati attesi, in termini di risocializzazione dei condannati e di riduzione dei tassi di recidiva.
Quando la pena detentiva ha una breve durata, rieducare e risocializzare il condannato – come impone l’articolo 27 della Costituzione – è obiettivo che può raggiungersi con maggiori probabilità attraverso pene diverse da quella carceraria, che eseguendosi nella comunità delle persone libere escludono o riducono l’effetto desocializzante della detenzione negli istituti di pena, relegando questa al ruolo di extrema ratio.
La Costituzione, nel citato articolo 27, parla al terzo comma, al plurale, di “pene” che devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non menziona il carcere e, comunque, non introduce alcuna equazione tra pena e carcere.
La pluralità delle pene, pertanto, è costituzionalmente imposta perché funzionale, oltre che ad altri principi (es., quello di proporzione), al finalismo rieducativo della pena,: precisandosi, altresì, che «la valorizzazione delle pene sostitutive all’interno del sistema sanzionatorio penale, operata della legge delega, rende opportuna l’introduzione nel codice penale di una disposizione di raccordo con l’articolata disciplina delle pene stesse, che continua a essere prevista nella legge 689 del 1981.
Per ragioni di economia e di tecnica legislativa, oltre che di rispetto della legge delega, la disciplina delle pene sostitutive non viene inserita nel codice penale, dove nondimeno è opportuno, per ragioni sistematiche, che alla disciplina stessa venga operato un rinvio nella parte generale, trattandosi di pene applicabili alla generalità dei reati.
Per tale ragione si introduce un nuovo art. 20 bis c.p. (“Pene sostitutive delle pene detentive brevi”) – inserito nel Titolo II (Delle pene), Capo I (Delle specie di pene, in generale), dopo la disciplina generale delle pene principali e delle pene accessorie. Scopo della nuova disposizione è di includere espressamente le pene sostitutive nel sistema delle pene, delineato dalla parte generale del codice, richiamando la disciplina della legge 689 del 1981.
Sulla base della disciplina sopra illustrata, la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell’imputato ma – come pacificamente ritenuto in riferimento alle “sanzioni sostitutive” disciplinate dall’originario art. 53 I.n. 689 del 1981 – rientra nell’ambito della valutazione discrezionale del giudice, alla luce dei criteri sopra indicati.
La sostituzione delle pene detentive brevi è infatti rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro„ le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 – 01).
Tale principio è certamente applicabile anche alle nuove “pene sostitutive“, atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all’art. 133 c.p..
Ne consegue che il mero richiamo ai precedenti penali non è una ragione sufficiente, di per sé sola, per il diniego delle pene sostitutive.
E’ interessante ricordare che la Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 20693/2024 ha confermato il recente principio che ha stabilito che è possibile disporre la sostituzione della pena detentiva breve con una pena sostitutiva come la semilibertà e la detenzione domiciliare sostitutive e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo nei confronti di un soggetto detenuto oppure sottoposto a misure alternative alla detenzione per altra causa.
La questione oggetto del giudizio della sentenza richiamata è se possa essere disposta la sostituzione della pena a norma dell’articolo 53 della legge 689 del 1981 nei confronti di un soggetto che si trovi sottoposto a misure alternative alla detenzione. La questione deve essere risolta in senso affermativo.
Nessuna previsione normativa sancisce la inapplicabilità delle pene sostitutive ai soggetti che si trovano detenuti o sottoposti a misure alternative alla detenzione.
Sussistono, piuttosto, numerose disposizioni che impongono la soluzione positiva.
L’art. 62 (Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive) della I. n. 689 del 1981 stabilisce, tra l’altro, che «Se il condannato è detenuto o internato, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell’istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l’organo di polizia della dimissione del condannato.
La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione». Analogamente l’«Art. 63 (Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo) della I. n. 689 del 1981 stabilisce, tra l’altro, che «Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell’istituto, il quale informa anticipatamente l’organo di polizia e l’ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all’ufficio di esecuzione penale esterna per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità».
Del resto, è erroneo il riferimento, per escludere l’applicazione della sostituzione ex art. 53 legge n. 689 del 1981, all’art. 67 (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione) della stessa legge, che, invece, prevede esattamente il contrario di quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione.
Tale ultima disposizione stabilisce che «Salvo quanto previsto dall’articolo 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975, non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva». È, del pari, erroneo il riferimento all’art. 51-bis ord. pen. il quale si limita a regolare la situazione nella quale si trova il soggetto sottoposto a una misura alternativa alla detenzione quando sopraggiunga un altro titolo definitivo, senza stabilire alcuna incompatibilità con le pene sostitutive.
In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: «può essere disposta, alle condizioni oggettive e soggettive di legge, la sostituzione della pena a norma dell’art. 53 della legge 689 del 1981 nei confronti di un soggetto che si trovi sottoposto a misure alternative alla detenzione per altra causa».
