La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 16121/2024 ha stabilito che in ordine all’assunzione dei mezzi di prova il principio dispositivo, tipico del sistema accusatorio, è recessivo rispetto al canone costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale che, una volta esercitata, impone al giudice – guidato anche dal principio di “non dispersione” dei mezzi di prova (Corte Cost. n. 111 del 1993) – di non abdicare al proprio ruolo nell’acquisizione e formazione della prova nella prospettiva dell’accertamento della verità.
La Suprema Corte ha ritenuto che è principio generale, nell’ordinamento processuale, che il giudice ha il potere di disporre l’assunzione dei mezzi di prova anche in caso di inerzia o di lacune delle iniziative delle parti, perché il principio dispositivo, tipico del sistema accusatorio, è recessivo rispetto al canone costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale che, una volta esercitata, impone al giudice – guidato anche dal principio di “non dispersione” dei mezzi di prova (Corte Cost. n. 111 del 1993) – di non abdicare al proprio ruolo nell’acquisizione e formazione della prova nella prospettiva dell’accertamento della verità e della pronuncia di una decisione “giusta” (così sez. U n. 41281 del 17/10/2006, P.M. in proc. Greco, Rv. 234907, che richiama sez. U n. 11227 del 06/11/1992, Martin, Rv. 191606).
Deve quindi ritenersi che – anche a prescindere dalle valutazioni sull’ammissibilità dei testimoni indicati nella lista del pubblico ministero a causa dell’omessa specificazione delle circostanze, come prevista dall’art. 468 cod. proc. pen. – non ricorra, in linea generale, alcun divieto in capo all’organo giudicante che ne abbia disposto l’escussione nell’esercizio dei propri poteri officiosi, tale da determinarne la relativa sanzione di inutilizzabilità, di cui all’art. 191 cod. proc. pen. (sez. 5, n. 8394 del 02/10/2013, Tardiota, Rv. 259049).
Sotto altro profilo, osserva il collegio che il Tribunale di Lecco ha giudicato ammissibile la deposizione dei testi indicati nella lista del pubblico ministero sull’assorbente considerazione della loro rispettiva e non contestata riferibilità agli atti contenuti nel fascicolo depositato dal pubblico ministero con l’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., osteso alle altre parti, indipendentemente dalla qualità dell’atto compiuto con il loro contributo, se di natura prettamente investigativa, ovvero contenuto tra i documenti del processo civile instaurato per iniziativa del curatore contro la … SRL.
La decisione così adottata si è allineata alla giurisprudenza di legittimità, che ha sul punto da tempo chiarito come la previsione dell’art. 468 cod.proc.pen. – in base al quale la richiesta di esame dei testi e dei consulenti tecnici, a pena di inammissibilità della prova, deve contenere l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame – risponde alla finalità di tutelare le parti del processo dall’introduzione di eventuali prove a sorpresa, consentendo loro la tempestiva predisposizione di controdeduzioni, precisandosi che tale disposizione si riferisce, in conformità all’analogo disposto contenuto nell’art. 468, co. 2, cod.proc.pen., all’ipotesi in cui si tratti di circostanze diverse da quelle contenute nella descrizione del capo di imputazione, non invece al caso in cui tale diversità non sussista (cfr. in motivazione Sez. 5, n. 36882 del 09/04/2021, Leonzio, non mass.; Sez. 5, n. 46868 del 29/11/2005, Rv. 233049; Sez. Sez. 4, n. 25523 del 10/05/2007, Rv. 236990).
Si è, dunque, radicato un indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte, che il collegio condivide, secondo cui l’obbligo della indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l’esame testimoniale, di cui all’art. 468 cod.proc.pen., deve ritenersi ineludibile soltanto allorché le circostanze oggetto dell’audizione si discostino dal fatto descritto nel capo d’accusa, con l’opportuna puntualizzazione che tale obbligo deve invece intendersi adempiuto allorché sia possibile dedurre per relationem che il testimone indicato sia in grado di riferire sui fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali deve vertere la deposizione siano in esso ricomprese o lo siano in altri atti noti alle parti, stante la finalità della norma di precludere la introduzione di prove inedite ed imprevedibili, che non consentano alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni (cfr. Sez. 3, n. 41691 del 19/10/2005, Rv. 232369).
