Autentica della firma dell’imputato: difensore legittimato anche se non apposta in sua presenza e pervenutagli in copia all’interno della procura speciale con contestuale elezione di domicilio (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 42391/2024, udienza del 26 settembre 2024, ha chiarito che, ai fini dell’autentica della firma dell’imputato da parte del difensore, non occorre che essa sia stata apposta in presenza di quest’ultimo, il quale può autenticarla perché la conosce e la riconosce o perché è aliunde certo della sua riferibilità), né che l’atto gli sia pervenuto con specifiche modalità, piuttosto che con altre che ne veicolino solo la copia. Di conseguenza, la firma digitale del difensore presente all’interno della procura speciale contenente la contestuale elezione di domicilio deve ritenersi validamente apposta.

Il provvedimento impugnato

La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile, ex art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., l’appello proposto da TA avverso la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal GUP il 6 ottobre 2023, per mancata autenticazione della procura speciale ad impugnare rilasciata al difensore, contenente l’elezione di domicilio per la notifica del decreto di citazione.

Ricorso per cassazione

Il difensore di TA ha presentato ricorso avverso la citata ordinanza, deducendo che la procura speciale per la proposizione dell’impugnazione, contenente la contestuale elezione di domicilio, allegata all’atto di appello, rilasciata dall’imputato – successivamente alla sentenza di primo grado – il 26 ottobre 2023 risultava autenticata tramite firma digitale apposta dal difensore nella stessa data.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è fondato.

Alla stregua di quanto previsto dall’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., il difensore è autorizzato ad autenticare la firma del proprio assistito.

Orbene, dalla verifica degli atti risulta la sussistenza di un’attestazione col mezzo della firma digitale del difensore, apposta in calce all’elezione di domicilio effettuata dall’imputato, circostanza che contraddice il presupposto che aveva condotto la Corte territoriale a dichiarare l’inammissibilità dell’appello per mancanza di valida elezione di domicilio.

Il difensore si assume la piena responsabilità della provenienza dall’assistito della dichiarazione e della relativa sottoscrizione che egli autentica.

La legge, invero, non prescrive né che la firma venga apposta in presenza del difensore (che può autenticarla perché la conosce e la riconosce o perché è aliunde certo della sua riferibilità), né che l’atto debba pervenire al difensore con determinate modalità, piuttosto che con altre che ne veicolino solo la copia.

Nel caso di specie la firma digitale del difensore di fiducia risulta essere stata correttamente apposta sotto la firma del suo assistito all’interno della procura speciale contenente la contestuale elezione di domicilio, allegata all’atto di appello.

Va peraltro ricordato che la disposizione di cui all’art. 581, comma 4-ter, cod. proc. pen. è stata parzialmente modificata dall’art. 2, comma 1 lett. o), L. 9 agosto 2024, n. 114, che ne ha circoscritto l’applicazione al «difensore di ufficio».

Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio.

Il difensore si assume la piena responsabilità della provenienza dall’assistito della dichiarazione e della relativa sottoscrizione che egli autentica. La legge, invero, non prescrive né che la firma venga apposta in presenza del difensore (che può autenticarla perché la conosce e la riconosce o perché è aliunde certo della sua riferibilità), né che l’atto debba pervenire al difensore con determinate modalità, piuttosto che con altre che ne veicolino solo la copia. Da ciò ne deriva che la firma digitale del difensore presente all’interno della procura speciale contenente la contestuale elezione di domicilio, deve ritenersi validamente apposta.