Diritto al silenzio e facoltà di mentire dell’indagato: non valgono per l’obbligo di fornire le generalità ad un pubblico ufficiale (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 7^, sentenza n. 47142/2024, udienza del 27 novembre 2024, ha ricordato che integra il reato di cui all’art. 496, cod. pen. (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), la condotta dell’indagato che, in sede di dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria, fornisca false generalità.

In questo caso, infatti, non può trovare applicazione la scriminante dell’esercizio di una facoltà legittima perché, pur essendo l’indagato titolare del diritto al silenzio e della facoltà di mentire, egli ha comunque l’obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità.

Si sottolinea che il medesimo principio, questa volta rapportato al reato di cui all’art. 495, cod. pen. (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), è rinvenibile in Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 4264/2022, udienza del 6 dicembre 2021, laddove si afferma che integra “il delitto di cui all’art. 495 cod. pen. la condotta dell’indagato che, colpito da mandato di arresto internazionale, fornisce false generalità alla polizia giudiziaria che procede alla sua identificazione, in quanto l’indagato non può invocare la scriminante dell’esercizio di una facoltà legittima perché, pur essendo titolare del diritto al silenzio e della facoltà di mentire, ha invece l’obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità (Sez. 5, n. 15654 del 05/02/2014). Un principio, quello dettato dalla ricordata pronuncia in relazione all’esecuzione di un mandato di arresto internazionale, di generale validità posto che il diritto al silenzio ed il diritto a non rendere dichiarazioni da parte dell’imputato, dell’indagato, o di chi deve essere ritenuto tale già emergendo nei suoi confronti indizi di reità, non comprende la possibilità di non riferire o di riferire il falso nel declinare le proprie generalità all’inquirente o al pubblico ufficiale che le richieda”.