Prova della responsabilità per i reati fine di corruzione: desumibile anche solo dalla partecipazione al reato associativo (Cristina Perozzi)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 45837 del 26 dicembre 2024,ha ribadito ilprincipio secondo cui in materia di associazione per delinquere, la prova che i reati fine siano stati progettati ed eseguiti dall’intera organizzazione, con la piena consapevolezza e condivisione da parte dei singoli associati del progetto delittuoso e delle connesse modalità esecutive, può essere desunta dall’ambito circoscritto del settore di operatività del sodalizio e dalla commissione dei reati fine secondo modalità consolidate, implicanti il necessario apporto funzionale di tutti i partecipi.

L’imputato, ufficiale dell’aereonautica militare, ricorreva alla Suprema Corte contestando che la prova della sua responsabilità per i reati fine, ossia per alcune condotte di corruzione, fosse stata in sentenza di condanna correttamente desunta dalla sua partecipazione all’associazione.

La difesa aveva sottolineato come i privati corruttori, pur quelli che avevano dichiarato di aver conosciuto il militare, non avevano in alcun modo reso dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti, ma su tale elemento di fatto i giudici di merito si erano adeguatamente confrontati, sottolineandone la non rilevanza ai fini dell’esclusione della responsabilità del reo.

Di contro, era stato valorizzato il quadro indiziario fondato su plurimi e univoci elementi dai quali desumere che tutte le turbative d’asta e le connesse corruzioni erano necessariamente gestite nell’ambito dell’attività associativa, con conseguente attribuzione della responsabilità dei reati fine anche all’ufficiale che i giudici di merito avevano evidenziato come unico soggetto intraneus all’apparato militare, nonché al reparto che si occupava dello svolgimento delle procedure di gara, avendo anche ricoperto in più occasioni il ruolo di presidente della commissione aggiudicatrice. 

Rispetto alla compagine criminoso – associativa, gli altri correi risultavano aver agito essenzialmente all’esterno dell’amministrazione, individuando gli imprenditori con i quali concludere gli accordi corruttivi e fornendo loro il necessario aiuto per la predisposizione di offerte destinate, grazie ai sotterfugi materialmente posti in essere per prevalere sui restanti concorrenti, come l’alterare l’esito delle gare mediante la visione delle offerte dei contraenti e l’indicazione delle percentuali di ribasso da inserire.

Ma le intercettazioni davano atto di come l’ufficiale fosse in più occasioni intervenuto per consentire a terzi di entrare nell’ufficio ove si trovava la cassaforte che custodiva i documenti afferenti alle gare di appalto, dimostrando ampiamente il costante e stabile collegamento funzionale tra il ruolo dell’ufficiale e l’attività materiale posta in essere da terzi compartecipi dell’associazione a delinquere.

Secondo la Suprema Corte, i giudici di prime cure avevano correttamente ricostruito l’articolata modalità operativa dell’associazione, ritenendo che l’attività di uno dei due coimputati – sicuramente indispensabile ai fini dell’alterazione delle procedure di gara – non sarebbe stata in alcun modo possibile senza l’ausilio prestato dal militare, con un accertato intrinseco collegamento funzionale tra le condotte.

Rigettata l’eccezione difensiva secondo cui il ragionamento indiziario seguito dai giudici di merito sarebbe partito dall’accertata sussistenza del reato associativo per poi desumerne la responsabilità per i singoli reati-fine, invertendo l’ordine logico che avrebbe imposto di accertare prima il ruolo svolto da ciascun correo nelle diverse ipotesi di corruzione e turbativa d’asta contestati.

È vero che per un risalente principio giurisprudenziale, la sola appartenenza ad una associazione è di per sé inidonea a far ritenere responsabile come partecipe dei reati fine il singolo associato, in mancanza di prove sicure circa il suo volontario apporto causale alla commissione del fatto (Sez.1, n. 2407 dell’8/6/1987), principio ribadito di recente con specifico riferimento alle associazioni di tipo mafioso, essendosi ritenuto che la sola appartenenza all’organismo centrale di un’organizzazione criminale, investita del potere di deliberare in ordine alla commissione dei cosiddetti “omicidi eccellenti” pur costituendo un indizio rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca del contributo di ciascuno dei componenti alla realizzazione del reato-fine, essendo necessario che ciascuno di questi, informato in ordine alla delibera da assumere, presti il proprio consenso, anche tacito, alla pianificazione dello specifico reato (da ultimo, Sez. 5, n. 40274 del 5/10/2021).

Tuttavia, quanto affermato con riguardo alle associazioni mafiose, per loro natura aventi una struttura complessa e finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati fine, non è compatibile con altre fattispecie associative, connotate da numero ristretto di partecipi, ciascuno dei quali avente un ruolo ben determinato e funzionalmente collegato a quello degli altri correi e, soprattutto, operante con riguardo ad una categoria di illeciti assolutamente circoscritta.

Deve, pertanto, affermarsi il principio secondo cui in materia di associazione per delinquere, la prova che i reati fine siano stati progettati ed eseguiti dall’intera organizzazione, con la piena consapevolezza e condivisione da parte dei singoli associati del progetto delittuoso e delle connesse modalità esecutive, può essere desunta dall’ambito circoscritto del settore di operatività del sodalizio e dalla commissione dei reati fine secondo modalità consolidate, implicanti il necessario apporto funzionale di tutti i partecipi.