La Procura generale di Milano, ha espresso parere negativo alla richiesta della difesa di far ottenere i domiciliari a Mohammad Abedini Najafabadi, la notizia è stata appena diffusa dalle agenzia di stampa, tra le tante Ansa: (Da pg Milano parere negativo a domiciliari per Abedini).
In una nota relativa al parere negativo alla scarcerazione di Mohammad Abedini Najafabadi, la Procura di Milano spiega che la “messa a disposizione di un appartamento e il sostegno economico da parte del consolato dell’Iran unitamente a eventuali divieti di espatrio e all’obbligo di firma non costituiscano un’idonea garanzia per contrastare il pericolo di fuga del cittadino di cui gli Usa hanno chiesto l’estradizione“.
Il parere, non è vincolante, ed è attesa, nei prossimi giorni, la decisione della Corte di appello di Milano che dovrebbe essere fissata per la prossima settimana.
La soluzione giudiziaria del caso è in queste coordinate giuridiche: il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Unti D’America e l’articolo 697 cpp (Estradizione e poteri del Ministro della Giustizia).
In questo perimetro si dovrà trovare la soluzione giuridica, a meno che non intervengano fattori esterni (via diplomatica) che tolgano i giudici dall’imbarazzo di dover decidere sulle sorti dell’ingegnere Mohammad Abedini-Najafabadi, attualmente detenuto nel carcere di Opera.
Una decisione che, in ogni caso, comporterà inevitabilmente conseguenze sulla possibile liberazione della giornalista Cecilia Sala da parte dell’Iran.
Abbiamo detto che le coordinate giuridiche sono il Trattato bilaterale di estradizione tra Italia e Stati Uniti d’America del 1983, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge n. 222 del 1984, pubblicata supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 giugno 1984, e il Trattato integrativo del 2006 risultante dall’Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea del 2003, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge n. 25 del 2009.
Ecco il link del testo del Trattato richiamato:
Ministero della giustizia | Atti internazionali
L’articolo 697 cpp Estradizione e poteri del Ministro della giustizia:
“1. Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna a uno Stato estero di una persona per l’esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale può aver luogo soltanto mediante estradizione.
1-bis. Il Ministro della giustizia non dà corso alla domanda di estradizione quando questa può compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
1-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, quando un accordo internazionale prevede il potere di rifiutare l’estradizione di un cittadino senza regolarne l’esercizio, il Ministro della giustizia rifiuta l’estradizione tenendo conto della gravita del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali dell’interessato. ( il comma 1-ter, introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2017, in quanto è sicuro – anche per quanto specificato nella relazione governativa illustrativa di tale decreto – che i parametri ivi elencati per l’esercizio del potere ministeriale di rifiutare l’estradizione del cittadino riguardano il potere se previsto da singoli accordi internazionali e sempre che la singola convenzione non disciplini essa stessa le condizioni e i casi di esercizio di quel medesimo potere da parte dell’organo governativo).
1-quater. Il Ministro della giustizia concede l’estradizione della persona che ha prestato il consenso a norma dell’articolo 701, comma 2, sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui all’articolo 705, comma 2.
1-quinquies. La decisione di non dare corso alla domanda di estradizione è comunicata dal Ministro della giustizia allo Stato estero e all’autorità giudiziaria.
2. Nel concorso di più domande di estradizione, il Ministro della giustizia ne stabilisce l’ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravita e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalità e della residenza della persona richiesta e della possibilità di una riestradizione dallo Stato richiedente a un altro Stato”.
Quindi, il Trattato di Estradizione e l’articolo 697 cpp ed è il caso di ricordare anche alcune sentenze della Cassazione che hanno avuto come attori persone da estradare negli Usa.
Ricordiamo che il limite fondamentale alla concessione dell’estradizione è rappresentato dal fatto che essa non deve compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
Tale formula, volutamente onnicomprensiva di tutte le ipotesi che possono involvere interessi statali fondamentali, trova applicazione quando le prerogative dello Stato presentano maggiore rilevanza rispetto all’obbligo di dare corso all’estradizione.
Altro limite è quello di cui al comma 1 bis, il quale impone al Ministro della Giustizia di non dar corso all’estradizione se, nonostante la sussistenza di un accordo internazionale, quest’ultimo si limiti a concedere il potere di rifiutare l’estradizione ma senza regolarne l’esercizio.
In tale ipotesi, il Ministro rifiuta l’estradizione, ma solo dopo aver attentamente valutato la gravità del fatto, gli interessi coinvolti e lesi dal reato e le condizioni personali dell’interessato nei cui confronti si è attivata la procedura.
Premesso che, di regola, competente a decidere sull’estradizione attiva è la corte d’appello, il Ministro della Giustizia da direttamente corso all’estradizione qualora vi sia il consenso espresso dell’interessato, sempre che sussistano le condizioni ostative cui all’art. 705 , comma 2 cpp.
L’eventuale rigetto della domanda di estradizione va comunicata dal Ministro della Giustizia allo Stato estero ed all’autorità giudiziaria.
In ordine ai precedenti della Cassazione, indichiamo due sentenze:
Il requisito della doppia incriminazione, di cui all’art. 13 cod. pen. e all’art. II del trattato di estradizione fra l’Italia e gli Stati Uniti d’America del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, non postula l’esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento della fattispecie, ma solo la applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede, (Cassazione penale numero 42777/2014) e la seconda pronuncia della Cassazione penale sezione 6 30642/2020, sempre in tema di estradizione richiesta dagli Stati Uniti d’America, secondo il regime disciplinato dal Trattato bilaterale di estradizione del 1983, solo la possibilità che venga comminata una pena detentiva a vita che comporti un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, contrari all’art. 3 CEDU, costituisce circostanza ostativa all’emissione di una sentenza favorevole (in questo senso Sez. 6, n. 14941 del 26/02/2018; conf. Sez. 6, n. 11947 del 15/01/2019).
E’, dunque, irrilevante che il trattamento sanzionatorio previsto, con riferimento al limite edittale massimo, dall’ordinamento penale statunitense per i reati addebitati all’odierno ricorrente, senza raggiungere connotati di assoluta irragionevolezza, sia abbastanza severo: in quanto è certo come tale circostanze rilevi esclusivamente ai fini delle valutazioni discrezionali spettanti all’autorità ministeriale (così, tra le molte, Sez. 6, n. 2037 del 05/12/2018, dep. 2019; Sez. 6, n. 5747 del 09/01/2014).
