Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 46008/2024, udienza del 27 novembre 2024, ha ricordato che, in tema di associazione per delinquere, l’elemento soggettivo non può consistere nel dolo eventuale, inteso come prospettazione, da parte dell’agente, della concreta possibilità di partecipare attivamente e stabilmente a una consorteria che persegue lo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti, richiedendosi il dolo diretto, che postula la consapevolezza della finalità perseguita dal sodalizio con il quale si collabora in maniera stabile e attiva, atteso che è proprio la finalità di commettere un numero indeterminato di delitti l’elemento discriminante, che rende illecita l’associazione, altrimenti organismo lecito, al quale si partecipa in esplicazione del diritto fondamentale riconosciuto dall’art. 18 Cost. (in termini, Sez. 3^, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024).
In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha anche affermato che «Non risponde del delitto di associazione per delinquere colui che, pur partecipando alla commissione di uno o di più reati funzionali al perseguimento degli scopi dell’associazione, ignori l’esistenza dell’associazione stessa, mentre, nell’ipotesi in cui egli sia a conoscenza dell’esistenza del sodalizio e sia consapevole di contribuire, con la propria condotta, alla realizzazione del programma associativo, risponderà del reato di cui all’art. 416 cod. pen. anche nel caso in cui la realizzazione del reato fine sia rimasta a livello di meri atti preparatori» (Sez. 3, n. 26724 del 04/03/2015, Rv. 264498).
