Corte di Strasburgo: è l’assenza del consenso e non la resistenza fisica ad essere determinante per qualificare un fatto come stupro (Redazione)

La Corte di Stasburgo, in tema di violenza e molestie sessuali, ha ribadito il principio che è l’assenza del consenso e non la resistenza fisica ad essere determinante per qualificare un fatto come stupro.

Il principio è indicato nella sentenza depositata il 12 dicembre nella causa Y. contro Repubblica Ceca (AFFAIRE Y c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,ricorso n. 10145/22) in allegato al post in lingua francese.

Se uno Stato subordina la punizione del colpevole alla dimostrazione di una resistenza fisica da parte della vittima che dice no all’atto sessuale agisce in modo contrario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

Un donna aveva denunciato un sacerdote accusandolo di molestie sessuali e stupro.

L’uomo dapprima aveva aiutato la donna, instaurando un rapporto di dipendenza economica e psicologica, per poi compiere atti di molestie sessuali e stupro. Le diverse denunce presentate dalla donna erano state archiviate sostenendo che la donna non avesse espresso chiaramente la sua volontà di non avere un rapporto sessuale “e non aveva opposto una resistenza sufficientemente forte per fare capire all’aggressore la sua posizione”.

La Corte europea, precisato che lo stupro e le molestie sessuali rientrano nell’articolo 3 che vieta la tortura e i trattamenti inumani e degradanti, sia nell’articolo 8 che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare, ha evidenziato che lo Stato non ha rispettato gli obblighi positivi e procedurali, imposti dalla Convenzione, così come non ha considerato la consolidata giurisprudenza della Corte che, in varie occasioni, in particolare dalla pronuncia del 4 dicembre 2003, M.C. contro Bulgaria (ricorso n. 39272/98), ha chiarito che gli Stati sono tenuti a predisporre un sistema penale in grado di punire gli autori di atti sessuali non consensuali.

In questo caso, le autorità inquirenti, che avevano chiuso per ben tre volte il caso, non avevano considerato il rapporto di sudditanza tra la donna e il prete e la particolare situazione di vulnerabilità e di dipendenza anche economica della ricorrente.

Ma la questione più grave delle autorità nazionali è la richiesta di prova della resistenza fisica, non considerando il no all’atto sessuale opposto dalla donna. Di qui la condanna alla Repubblica Ceca, tenuta a versare 25mila euro per i danni morali subiti dalla ricorrente.

Y c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Si ringrazia la collega Cristina Perozzi per la segnalazione.