Processo penale e riduzione diritti di copia (Redazione)

La legge di bilancio approvata ieri al Senato ha confermato le modifiche all’articolo 269 del Testo Unico 115/2002 quanto a riduzione dei diritti di copia di atti e documenti riversati su cd/penna usb (25 euro) o inviati via pec (8 euro), le novità saranno operative dal 1 gennaio 2025.

Nel dettaglio al Comma 815 (Misure in materia di spese di giustizia).

La norma incide sulla determinazione dei diritti di rilascio e di copia degli atti e dei documenti processuali contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo.

A tal fine si novella il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115:

a) si modifica l’articolo 269, che disciplina il diritto dovuto per il rilascio di copie su supporto diverso da quello cartaceo.

Anzitutto, la modifica inserisce, al comma 1, il riferimento agli «atti» accanto a quello, già esistente, ai «documenti», per le cui copie, rilasciate su supporto diverso da quello cartaceo, è previsto il pagamento di un diritto forfettizzato (n. 1).

In secondo luogo, si incide sul comma 1-bis che esonera dal pagamento di diritti le copie prive di attestazione di conformità e si precisa che tale esonero si applica nei casi in cui la copia è estratta dal fascicolo informatico direttamente da parte dei soggetti abilitati ad accedervi (difensori o parti private), senza, dunque, alcuna mediazione del personale di cancelleria o segreteria (n. 2);

b) si introduce un nuovo articolo 269-bis, rubricato «Diritto per la trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale» applicabile esclusivamente al processo penale telematico.

La nuova disposizione prevede il pagamento di un diritto forfettizzato in caso di trasmissione, da parte della cancelleria o della segreteria, del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale;

c) si modifica la Tabella contenuta nell’Allegato n. 8 del Testo unico, al fine di rideterminare il diritto forfettizzato dovuto sulla base delle nuove disposizioni. Rispetto alla versione previgente vengono in particolare:

– aggiornati i riferimenti alle tipologie di supporti, diversi da quelli cartacei, utilizzati ai fini del rilascio delle copie;

– introdotti i diritti forfettizzati per la trasmissione con modalità telematica degli atti e documenti richiesti;

– adeguati i criteri di determinazione e l’entità del diritto forfettizzato.

Nel dettaglio, è stabilito che il diritto forfettizzato è pari a: 25 euro per ogni supporto dati, in caso di riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD);

8 euro per ogni trasmissione dati, in caso di trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali).

La RT rileva che la norma è diretta a adeguare e ad armonizzare le modalità di rilascio delle copie di atti e di documenti contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo con la corrispondente riscossione dei diritti di rilascio e di copia degli stessi atti e documenti, superando il sistema previsto dal decreto ministeriale n. 44 del 2011 che è stato integrato dal recente decreto 29 dicembre 2023, n. 217 a seguito dell’approvazione delle norme attuative del processo telematico.

Pertanto, il primo intervento (lettera a) viene condotto sull’art. 269, comma 1 del D.P.R. 115/2002, premettendo al termine “documenti” quello di “atti” che è presente sia nelle norme primarie del processo telematico che nel decreto ministeriale n. 44 del 2011 come modificato dal decreto ministeriale n.217 del 2023, riguardo alle specifiche tecniche in materia di depositi telematici per specificare quanto già previsto dall’articolo 21 del suddetto decreto del 2023 riguardo all’estrazione e rilascio di entrambi (sia copie di atti che di documenti).

La precisazione successiva (comma 1-bis), di conseguenza, è necessaria per estendere sempre, sia agli atti che ai documenti, l’esonero (già previsto nel citato decreto ministeriale n. 217 del 2023) dal pagamento dei diritti di copia prive di attestazione di conformità da parte di coloro (difensori o parti private) che estraggono gli atti direttamente dal portale dei servizi telematici, senza che vi sia richiesta e mediazione del personale di segreteria o cancelleria, non chiamate ad alcun adempimento (né duplicazione né trasmissione).

Di conseguenza a quanto appena illustrato, la lettera b) prevede l’introduzione dell’articolo 269-bis del decreto del Presidente della repubblica n.115 del 2002, subordinando il rilascio da parte della cancelleria o della segreteria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale, al versamento di un contributo relativo alla riscossione del diritto di copia forfettizzato, secondo la misura stabilita nel nuovo allegato 8 (che elimina ogni riferimento a supporti fisici ormai obsoleti e adegua i criteri di determinazione del diritto forfettizzato alle nuove disposizioni), il quale contiene il prospetto riepilogativo delle modalità di rilascio delle copie in ragione del supporto previsto e la correlata entità del pagamento del diritto forfettizzato, nonché le diverse modalità di trasmissione telematica degli atti e documenti richiesti e la correlata entità del diritto di trasmissione in forma elettronica (lettera c)).

La norma, che contiene l’adeguamento della riscossione dei nuovi diritti forfettizzati di copia nonché l’introduzione dei diritti forfettizzati di trasmissione con modalità telematica dei dati richiesti – che attualmente non è prevista – è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, considerato che nella maggior parte dei casi gli avvocati e gli altri soggetti che sono abilitati alla consultazione dei fascicoli processuali sulla piattaforma informatica, accederanno alla stessa per visionare in maniera celere gli atti e i documenti cui sono interessati, richiedendo l’ufficialità della trasmissione – che attesta altresì la regolarità della copia del documento così inviato – da parte del personale dell’ufficio giudiziario, continuando anche per loro comodità a versare il contributo di diritto di copia forfettizzato e di trasmissione alle casse erariali.

Si consideri, infatti, che l’attività di estrazione copia richiede cura ed una prassi burocratica che può distogliere gli avvocati dai compiti del loro ufficio, anche in considerazione della mole di procedimenti e fascicoli trattati dagli studi legali, mentre continuare a richiedere la copia di atti e documenti per il tramite del personale amministrativo consentirà ai difensori di risparmiare tempo e di non gravare sull’ufficio giudiziario attesa l’immediatezza di espletamento delle attività telematiche, i cui oneri, peraltro, graveranno sempre sulle parti interessate.

Al contrario, l’introduzione del nuovo diritto di trasmissione contribuirà ad un aumento del gettito di entrata delle casse dell’Erario, sebbene allo stato non quantificabile.

Ciò anche in considerazione della sostituzione degli attuali supporti diversi da quelli cartacei, quali la cassetta fonografica e videofonografica, il dischetto informatico e il compact disc, considerati strumenti di memoria desueti e superati dalle nuove tecnologie informatiche e, di fatto, non più utilizzati ai fini del rilascio delle copie di atti nel processo penale.

Al riguardo, premesso che la RT assicura che la norma, introducendo un nuovo diritto di trasmissione, contribuirà ad un aumento del gettito di entrata delle casse dell’Erario, sebbene allo stato non quantificabile, e che il prospetto riepilogativo non associa alla disposizione effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.