Pene detentive di breve durata sono desocializzanti e recidivanti (Riccardo Radi)

Le carcerazioni per pene detentive di breve durata comportano costi individuali e sociali maggiori rispetto ai possibili risultati attesi, in termini di risocializzazione dei condannati e di riduzione dei tassi di recidiva.

Queste considerazioni, non sono di un giurista progressista bensì del Legislatore e si leggono nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022 in merito alle pene sostitutive: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria.

Come chiarito dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, “tale tipologia di sanzioni si inquadra come è noto tra gli istituti – il più antico dei quali è rappresentato dalla sospensione condizionale della pena – che sono espressivi della c.d. lotta alla pena detentiva breve; cioè del generale sfavore dell’ordinamento verso l’esecuzione di pene detentive di breve durata.

È infatti da tempo diffusa e radicata nel contesto internazionale l’idea secondo cui una detenzione di breve durata comporta costi individuali e sociali maggiori rispetto ai possibili risultati attesi, in termini di risocializzazione dei condannati e di riduzione dei tassi di recidiva.

Quando la pena detentiva ha una breve durata, rieducare e risocializzare il condannato – come impone l’articolo 27 della Costituzione – è obiettivo che può raggiungersi con maggiori probabilità attraverso pene diverse da quella carceraria, che eseguendosi nella comunità delle persone libere escludono o riducono l’effetto desocializzante della detenzione negli istituti di pena, relegando questa al ruolo di extrema ratio.

La Costituzione, nel citato articolo 27, parla al terzo comma, al plurale, di “pene” che devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non menziona il carcere e, comunque, non introduce alcuna equazione tra pena e carcere.

La pluralità delle pene, pertanto, è costituzionalmente imposta perché funzionale, oltre che ad altri principi (es., quello di proporzione), al finalismo rieducativo della pena,: precisandosi, altresì, che la valorizzazione delle pene sostitutive all’interno del sistema sanzionatorio penale, operata della legge delega, rende opportuna l’introduzione nel codice penale di una disposizione di raccordo con l’articolata disciplina delle pene stesse, che continua a essere prevista nella legge 689 del 1981”.

Peccato che sono considerazioni spesso dimenticate.