Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 46604/2024, udienza del 28 novembre 2024, si è soffermata sulle deroghe al generale divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi rispetto a quello in cui il mezzo di ricerca della prova è stato disposto.
È pacifico, a tenore della disposizione recata dall’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. che il divieto di utilizzazione delle risultanze delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte non riguarda quelle intercettazioni che siano indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza di reato, quali, giustappunto i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 che rientrano fra quelli passibili di arresto obbligatorio in flagranza in ragione della pena edittale prevista (art. 380, comma 1, lett. h), cod. proc. pen.).
Tale deroga, prevista dalla legge, al divieto di utilizzazione in procedimenti diversi costitutiva la premessa anche della sentenza Cavallo, resa dalle Sezioni unite penali, che avevano esaminato un aspetto ulteriore e, cioè, quello della operatività del divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. in procedimenti diversi e con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata “ah origine” disposta (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020).
L’art. 270 cod. proc. pen., come noto, ha subito varie modifiche, dapprima con la I. n. 216 del 2017, che, con l’art. 9, rubricato «disposizione provvisoria», prevedeva, in deroga al principio intertemporale del tempus regit actum, una specifica disciplina funzionale a differenziare il momento della entrata in vigore delle singole disposizioni dettate in tema di intercettazioni dalla legge in questione applicabile alle notizie di reato iscritte successivamente al 30 aprile 2020, e poi con il d.l. n. 161 del 30 dicembre 2019, convertito, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020 n. 7, che ha spostato al 30 agosto 2020, l’entrata in vigore della nuova disciplina.
L’art. 270 cod. proc. pen. è stato successivamente modificato con l’inserimento del secondo comma nel senso che, fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni fra presenti operate con il captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti indicati dall’art. 266, comma 2-bis cod. proc. pen. e, dunque, per quanto qui rileva, nei procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3 quater, cod. proc. pen., anche per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990.
Si ritiene che nella nuova formulazione, il citato art. 270, comma 1, cod. proc. pen. disciplina due distinte deroghe al generale divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi rispetto a quello in cui il mezzo di ricerca della prova è stato disposto: alla deroga già in precedenza prevista, relativa dell’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, è stata aggiunta quella riguardante l’accertamento dei reati compresi nell’elenco dall’art. 266, comma 1, cod. proc. pen.
La Suprema Corte ha già affermato che la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. – nel testo introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.7 ed anteriore al decreto-legge 10 agosto 2023, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137 – si applica solo nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31 agosto 2020 (Sez. U, n. 36764 del 18/04/2024, Pisaniello).
