Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello: condizioni per disporla (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 51242/2023, udienza del 7 settembre 2023, ha affermato che la disposizione dell’art. 603 cod. proc. pen. è fondata sulla presunzione di completezza dell’indagine esperita in primo grado (che se non fosse stata tale, non avrebbe potuto portare alla conclusione del processo ed avrebbe imposto l’esercizio dei poteri vicariali attribuiti al giudice dall’art. 507 c.p.p.).

Per tale ragione la rinnovazione del dibattimento è subordinata, da un lato, alla condizione della sua necessità, indicata dal legislatore come ‘assoluta’ proprio a sancirne l’oggettività nonché la decisività e l’insuperabilità col ricorso agli ordinari espedienti processuali, e dall’altro lato alla condizione che il giudice, al quale è demandata ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come tale, cioè come un ostacolo all’accertamento della verità del caso concreto, insuperabile senza il ricorso alla rinnovazione totale o parziale del dibattimento.

La discrezionalità dell’apprezzamento, attribuito ovviamente al giudice del merito, diviene incensurabile in questa sede, se il rigetto abbia una congruenza motivazionale che può essere esplicita o semplicemente implicita perché desumibile dal complesso argomentativo motivazionale della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 48093 del 10 ottobre 2018; Sez. 6, n. 2972 del 4 dicembre 2020).