Il tema del discrimen tra rapina o furto con strappo è nella prassi tra i più dibattuti, segnaliamo l’ultima sentenza della Suprema Corte in merito.
La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 45589/2024 ha ricordato che gli approdi della giurisprudenza di legittimità sul tema della distinzione tra le due fattispecie del furto con strappo e della rapina sono noti.
La linea di demarcazione tra tali due reati è stata in particolare individuata con riguardo alla direzione della condotta violenta che è esplicata dall’agente, nel senso che: sussiste il furto con strappo quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa, anche se, a causa della relazione fisica che intercorre tra la cosa stessa e la persona che la detiene, può derivarne una ripercussione indiretta e involontaria su tale persona; sussiste, invece, la rapina, quando la violenza è rivolta o si sviluppa sulla persona (Sez. 2, n. 34206 del 03/10/2006, Vaccaro, Rv. 234776-01).
È stato precisato che ricorre il reato di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché, in tale caso, è la violenza stessa, e non lo strappo, a costituire il mezzo attraverso cui si realizza la sottrazione (Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, Rv. 262281- 01).
Si è altresì asserito che ricorre il reato di rapina quando la cosa è particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta (Sez. 2, n. 41464 del 11/11/2010, P., Rv. 248751- 01).
Più di recente, è stato affermato il principio secondo cui ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa – e non lo strappo – a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558-01).
Nel caso esaminato, la Corte d’appello di Bologna ha ritenuto che, nella specie, fosse ravvisabile il reato di rapina sulla considerazione che, “essendo la collana aderente al collo della vittima, la violenza si estese necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superare l’inevitabile opposizione materiale del corpo della G. e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta», con la conseguenza che, ([i]indipendentemente dalla volontaria resistenza della persona offesa, lo strappo della collana recava seco la trasmissione della violenza al collo della posseditrice, senza la quale non sarebbe stato possibile il distacco del bene); con la precisazione che ([ha circostanza che non vi siano lesioni […] o che la vittima non abbia raccontato di essere caduta o di essere stata aggredita o picchiata non toglie che lo strappo ha comportato un imprescindibile esercizio di energia fisica contro il collo della donna per asportare la collana, il che concreta la violenza diretta alla persona).
Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, tale motivazione non presenta vizi logici, atteso che non si può reputare illogico, ed è anzi conforme al sopra indicato orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, ritenere che, poiché la collana è una cosa particolarmente aderente al corpo del suo possessore, la violenza che era stata esercitata dall’imputato per strappargliela si era necessariamente estesa alla persona dello stesso possessore e si era perciò sviluppata sulla medesima, con la conseguente integrazione del delitto di rapina (in tale senso, con riguardo a una fattispecie del tutto analoga: Sez. 2, n. 17348 del 02/04/2014, Bartoli, non massimata).
