Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 37395/2024, udienza del 18 settembre 2024, ha ribadito che la localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamento satellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) è mezzo di ricerca della prova atipico non implicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché le relative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria.
Non trova infatti applicazione per analogia la disciplina di cui all’art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, e neppure i principi affermati dalla sentenza della CGUE del 05/04/2022, C. 140/2020, relativa alla compatibilità di “data retention” con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni (cfr., in tal senso, da ultimo, Sez. 6, n. 15422 del 09/03/2023; conf., Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013; cfr., anche Sez. 2, n. 23172 del 04/04/2019, secondo cui la geolocalizzazione a mezzo sistema di rilevamento satellitare GPS – che costituisce una forma di osservazione e controllo eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile in alcun modo all’attività di intercettazione – non ha natura irripetibile, atteso che le operazioni di rilevazione delle distanze (effettuate nel caso di specie attraverso il sistema “Google maps”) possono essere controllate e ripetute illimitatamente e, dunque, non sono sottoposte alle garanzie previste dall’art. 360 cod. pen.).
