Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 36918/2024, udienza dell’11 luglio 2024, ha affermato che, in tema di indagini preliminari, l’obbligo del pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stesso è attribuito sussiste, ai sensi dell’art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., solo qualora siano stati acquisiti indizi, i quali, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l’emissione di provvedimenti restrittivi, devono possedere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona.
Non può essere pertanto attribuito alcun rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato.
