Legittimazione a partecipare al processo degli enti esponenziali di interessi collettivi: necessaria corrispondenza tra gli interessi statutari e quelli protetti dal reato per cui si procede (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez, 1^, sentenza n. 39243/2024, udienza del 4 luglio 2024, ha precisato che la legittimazione degli enti esponenziali di interessi collettivi a partecipare al processo e ad esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa presuppone che gli interessi statutariamente tutelati dagli enti corrispondano a quelli protetti dal reato in contestazione, da valutarsi in stretta e specifica aderenza con la struttura e la natura della fattispecie criminosa.

Il principio di diritto è stato affermato in occasione di un ricorso che atteneva ad un procedimento per il delitto di cui all’art. 604-bis cod. pen., nel quale, rilevatosi che il reato è posto a tutela della dignità e dell’uguaglianza degli individui, è stata riconosciuta la legittimazione a costituirsi parte civile dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, il cui scopo statutario consiste nel contrastare, ovunque e comunque si manifestino, il razzismo, l’antisemitismo, il pregiudizio e l’intolleranza, nonché a tutelare la rappresentanza dei beni e degli interessi morali degli ebrei, e dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, il cui scopo statutario consiste nel promuovere la piena attuazione della Costituzione e nel sostenere i valori di libertà e democrazia.