Disciplina antiusura: spetta alla parte attrice la prova del tasso soglia applicabile, non essendo un fatto notorio che il giudice sia tenuto a conoscere (Vincenzo Giglio)

Cassazione civile, Sez. 3^, ordinanza n. 26525/2024 dell’11 ottobre 2024, ha chiarito che l’ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche).

Non può essere pertanto soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall’art. 2 della l. n. 108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere.

In effetti, le Sezioni unite civili 19597/ 2020 hanno già avuto modo di precisare che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l’entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto” (Cass. sez. un. 19597/ 2020).

Ne consegue che spetta alla parte attrice provare la natura usuraria degli interessi così come provare, o quantomeno dedurre, quale fosse il tasso soglia applicabile.