L’inammissibilità in Cassazione è dietro l’angolo ed è sintomatica questa sentenza che richiamiamo, Cassazione sezione 2 numero 46835/2024, che ha ribadito che è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell’atto processuale.
Quindi se si intende dedurre il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione derivante dall’eventuale errore “sul significante” nel quale sarebbe caduti i giudici di secondo grado (non sul “significato” atteso il divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova) delle dichiarazioni testimoniali è imprescindibile allegare l’intera trascrizione e non parte di essa.
Nel caso esaminato, al ricorso non è allegato il verbale integrale delle dichiarazioni rese dal testimone, così da consentire l’apprezzamento del loro contenuto complessivo e verificare l’eventuale errore “sul significante” nel quale sarebbe caduti i giudici di secondo grado (non sul “significato”, atteso il divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova).
Il ricorrente ha infatti compiegato semplicemente un estratto della testimonianza resa da F., composto di tre fogli a fronte di un portato dichiarativo che occupa ben 48 pagine di trascrizione stenotipica, come si evince dall’indice analitico progressivo dello stesso, in tal modo “scegliendo” solo la parte di deposizione di suo interesse.
Va ricordato il consolidato orientamento di legittimità, che qui si ribadisce, secondo cui sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell’atto processuale (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2024, Savasta, Rv. 263601; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2025, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 20677 del 11/0/ 2017, Schioppo, RV 270071).
In ogni caso, il ricorrente non ha argomentato in alcun modo in ordine alla decisività del dedotto travisamento e cioè come esso, ove effettivo, abbia concretamente inciso sulla tenuta logica della motivazione.
