L’avvocato prima di agire in giudizio deve comunicare al collega l’interruzione delle trattative (Riccardo Radi)

L’avvocato deve comunicare al collega avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie (art. 46 comma 7 cdf).

Il principio è estraibile dalla sentenza numero 291 pubblicata il 26 dicembre 2024 dal Consiglio Nazionale Forense.

Fatto

L’avv. [RICORRENTE] è stata tratta a giudizio disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione: “Violazione dell’art.46, co.7 del Codice Deontologico Forense vigente, per non avere comunicato all’avv. [AAA], legale della controparte [BBB], l’interruzione delle trattative e/o il deposito in data 03.11.2017 del ricorso giudiziale in materia di regolamentazione del diritto di visita e di determinazione di assegno di mantenimento del figlio minore, nell’interesse di [CCC]

All’esito del dibattimento il CDD di Trento, ritenuta l’Avv. [RICORRENTE] responsabile della condotta contestata, ma considerando la violazione di ridotta gravità, in applicazione dell’art. 22, comma III, lett. A, irrogava la sanzione dell’avvertimento.

Il CDD giungeva alla statuizione di responsabilità dell’incolpata assumendo che lo scambio di e-mail avvenute prima dell’incontro del 6 novembre dia atto della realizzazione tra i legali di un accordo teso ad avviare trattative stragiudiziali per una composizione bonaria della controversia tra le parti. Sulla base di questo preliminare assunto, ad avviso del CDD, non era possibile interpretare il deposito del ricorso avvenuto pochi giorni dopo il carteggio se non quale violazione deontologica.

A nessuna delle difese avanzate dall’Avv. [RICORRENTE] è stata riconosciuta valenza tale da avvalorare una diversa ricostruzione dei fatti, e pertanto il CDD ha riconosciuto la sussistenza della condotta di cui al capo di incolpazione, pur attenuata in quanto le trattative non furono interrotte dal deposito del ricorso

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 291 del 5 luglio 2024