Estinzione del reato per condotte riparatorie: la Cassazione indica i tre requisiti necessari (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 46572/2024 delinea i tre requisiti necessari per la dichiarazione di estinzione del reato per condotte riparatorie prevista dall’articolo 162-ter codice penale.

Va premesso che la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie è regolata dall’art. 162-ter cod. pen., che al primo comma delinea i presupposti di applicazione, che qui rilevano: “Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo”.

Nel caso esaminato, il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia verificato, alla luce della riqualificazione del fatto nel delitto di furto aggravato dalla esposizione a pubblica fede delle cose sottratte, procedibile a querela, l’applicabilità dell’art. 162-ter cod. pen.

Ed in effetti, dalla sentenza di appello risulta che gli imputati, a fronte del valore di beni sottratti pari ad euro 221, corrispondevano, a titolo di risarcimento, la somma di euro 500. Inoltre, il risarcimento interveniva prima dell’apertura del dibattimento, che coincide nel caso di specie con la fase antecedente l’ammissione del rito abbreviato, e dunque era stato tempestivo.

Pertanto, in conseguenza della riqualificazione del reato originariamente contestato in un reato perseguibile a querela e della formulazione di uno specifico motivo di impugnazione al riguardo, il giudice, sentite le parti, avrebbe dovuto verificare la congruità della somma versata a titolo di risarcimento del danno.

Nel caso in esame, la Corte distrettuale, benchè investita di specifica istanza, ha omesso di pronunciarsi sul punto, per cui la sentenza impugnata va annullata, in ordine alla questione relativa all’applicabilità della causa di estinzione di cui all’art. 162 ter cod.pen..

Venendo ai presupposti richiesti per l’estinzione, il risarcimento del danno era già intervenuto in misura superiore alla mera restituzione ed era stato ritenuto congruo dal Tribunale, tanto da consentire il riconoscimento dell’attenuante dell’art. 62, n. 6 cod. pen..

Sul punto della equipollenza del risarcimento che integra l’attenuante e quello che sostiene la causa estintiva, ne è stata osservata in modo condivisibile l’identità da Sez. 5, 05/12/2017, dep. 2018 (nello stesso senso in motivazione Sez. 6, n. 26285 del 04/05/2018; Sez. 5, n. 8182 del 22/11/2017, dep. 2018, in motivazione implicitamente, escludendo l’effetto estintivo non per la disomogeneità delle due modalità risarcitorie, bensì per l’assenza di certezza quanto al versamento nel caso specifico).

Inoltre, il risarcimento effettuato prima dell’apertura del dibattimento, che coincide nel caso di specie con la fase antecedente l’ammissione del rito abbreviato, era stato tempestivo.

Si ritiene che ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., nel giudizio abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l’ordinanza di ammissione al rito (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023; e conf. : N. 2213 del 2020, N. 20836 del 20181).

Il terzo requisito richiede che per la dichiarazione di estinzione siano «sentite le parti e la persona offesa».

Ebbene, la cassazione rileva come il riconoscimento della congruità del risarcimento è avvenuto già con la sentenza di primo grado, che riteneva sussistente l’attenuante dell’art.62 n. 6 cod. pen. circostanza rispetto alla quale vi era un regolare contraddittorio, senza che per altro da parte della Pubblica Accusa sia stata proposta impugnazione sul punto avverso la sentenza del Tribunale.

La persona offesa non si è costituita parte civile e ha ricevuto il versamento del risarcimento, consistente nella restituzione del valore relativo alla refurtiva oltre al risarcimento per il danno morale: con tali due comportamenti concludenti ha dimostrato di essere soddisfatta dal risarcimento ottenuto.

E dunque, poiché l’art. 162-ter cod. proc. pen. richiede che le parti e la persona offesa siano sentite in relazione alla riparazione e al risarcimento del danno — con parere per altro non vincolante, tanto che anche in caso di non accettazione da parte della persona offesa della offerta reale il Giudice può ritenere la stessa congrua — nel caso in esame le parti si sono espresse, con comportamenti concludenti, e il Giudice ha ritenuto la congruità del risarcimento, seppur ad altri fini.

La causa di estinzione del reato di cui all’art. 162-ter cod. pen. è rilevabile in sede di legittimità per i processi nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia successiva alla data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, a condizione che la condotta riparatoria sia intervenuta entro il termine massimo rappresentato da detta dichiarazione, e che il giudice di merito abbia sentito le parti e valutato la congruità della somma offerta (Sez. 4, n. 39304 del 14/10/2021): condizioni tutte verificatesi nel caso di specie.

Ne consegue che si debba rilevare e dichiarare l’intervenuta estinzione del reato ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen., così annullando la sentenza senza rinvio.