Dichiarazioni non assistite rese da persona iscritta tardivamente nel RE.GE.: chi intende eccepirne l’inutilizzabilità deve prima chiedere la retrodatazione dell’iscrizione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 36918/2024, udienza dell’11 luglio 2024, ha definito gli oneri cui è sottoposto chi voglia eccepire l’inutilizzabilità di dichiarazioni indebitamente non assistite rese da un soggetto iscritto tardivamente nel registro delle notizie di reato.

Il collegio decidente ha chiarito a tal fine che chi intenda eccepire l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, in violazione degli artt. 61 e 63 cod. proc. pen., da un soggetto il cui nome è stato tardivamente iscritto dal pubblico ministero nel registro delle notizie di reato, deve necessariamente presentare richiesta di retrodatazione dell’iscrizione, nelle forme ed entro i termini prescritti dall’art. 335-quater cod. proc. pen.

Nel caso in esame, il ricorrente aveva censurato il rigetto da parte del tribunale del riesame dell’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni non assistite rese da soggetto a suo dire tardivamente iscritto nel registro delle notizie di reato.

Il collegio di legittimità ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, non avendo il ricorrente ritualmente e tempestivamente chiesto – al giudice per le indagini preliminari o allo stesso tribunale del riesame – la retrodatazione dell’iscrizione.