Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 45219/2021, udienza del 29 novembre 2024, ha ricordato la metodologia che il giudice dell’esecuzione deve seguire allorché gli spetti di rideterminare la pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati.
il giudice dell’esecuzione deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave, con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (Sez., 1, n. 31640 del 09/05/2014) e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019).
Pertanto, il giudice dell’esecuzione deve operare nuovamente il trattamento sanzionatorio, mediante i poteri che l’art. 671 cod. proc. pen. gli conferisce, dovendo altresì avere cura di calibrare i segmenti di pena in modo tale da prestare osservanza ai limiti di cui all’art. 81, commi 3 e 4, cod. pen., parimenti rilevanti in sede esecutiva (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo).
Inoltre, il giudice dell’esecuzione – in sede di applicazione della disciplina del reato continuato – non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino).

Buongiorno a tutti Volevo farvi gli auguri di Nata
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Grazie, tanti auguri anche a Lei.
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