Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 45834/2024, udienza del 6 dicembre 2024, ha ribadito che le decisioni in sede di reclamo contro decreti o ordinanze di archiviazione non sono in alcun modo impugnabili, neanche con ricorso per cassazione.
L’art. 410 bis cod. proc. pen. prevede, al comma terzo, che, in caso di reclamo avverso il provvedimento che dispone l’archiviazione (decreto o ordinanza), il Tribunale decide con “ordinanza non impugnabile”.
In assenza di previsioni derogatorie a questa disposizione, il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione e della legittimazione ad impugnare, direttamente desumibile dall’art. 568 cod. proc. pen., impone di escludere che il provvedimento di decisione del reclamo sia impugnabile, e, quindi, per quello che interessa specificamente in questa sede, ricorribile per cassazione.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti dell’ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. è stata già ripetutamente affermata dalla Suprema Corte che, ribadendo la conformità ai principi costituzionali (art. 111 Cost) e sovranazionali della citata previsione di legge si è in tal senso pronunciata anche con riferimento alle ipotesi, come quella in scrutinio, in cui si faccia questione di violazione del diritto al contraddittorio (Sez. 6, ordinanza n. 17535 del 23/03/2018; Sez. 6, ordinanza n. 20845 del 26/04/2018).
Da tale orientamento non v’è ragione di discostarsi, anzi esso va ribadito anche in relazione alla fattispecie in esame in questa sede, in cui la violazione del contraddittorio si sarebbe verificata per avere il G.I.P. omesso di notificare personalmente alla persona offesa il decreto di archiviazione avendolo notificato presso il difensore della medesima, dal momento che come è stato già chiarito, la generale inoppugnabilità del provvedimento con cui il Tribunale decide sul reclamo è previsione conforme ai principi costituzionali e sovranazionali.
Del resto il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è per espressa indicazione legislativa non impugnabile ma alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo giudice del reclamo (fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse affetto da abnormità strutturale il provvedimento del giudice che aveva erroneamente dichiarato l’inammissibilità del reclamo, ritenendo che comunque la persona offesa potesse richiedere la revoca della decisione) (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019).
