Il caso
Il ricorrente, condannato in absentia ad una pena irrevocabile, condizionatamente sospesa ad obbligazioni civilistiche in favore della parte privata costituitasi, a distanza di quasi 20 anni dall’irrevocabilità, subisce un incidente d’esecuzione avanzato dall’ufficio locale della Procura finalizzato alla revoca del beneficio per omesso adempimento.
Si precisa che all’adempimento non era stato dato alcun termine.
Il ricorrente si è opposto asserendo che per il decorso del tempo la pena doveva ritenersi prescritta, al più tardi, 5 anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza in quanto, in assenza di un termine stabilito per l’esecuzione delle condizioni apposte alla sospensione della pena, secondo giurisprudenza consolidata, la stessa doveva intendersi nei cinque anni successivi, e l’inerzia dell’ufficio della Procura nel verificare questa omissione non poteva ricadere sul proprio status libertatis.
La I sez. penale della cassazione non ha, tuttavia, accolto questo ragionamento ricostruendo analiticamente l’istituto della prescrizione della pena con la sentenza 46799/2024 del 19.12.2024, che qui si annota, allegata in versione anonimizzata alla fine del post.
Ed invero, la disposizione normativa che prevede la prescrizione della pena (artt.172 cp e ss) sta nell’affievolimento dell’interesse punitivo per il decorso del tempo in quanto la personalità del reo potrebbe avere subito un’evoluzione positiva, con la conseguenza che potrebbe risultare non più ragionevole perseguire finalità rieducative, collegate all’esecuzione della sanzione; non a caso l’effetto prescrittivo viene espressamente escluso (comma 7 art. 172) per i recidivi, per i delinquenti professionali, abituali o per tendenza e per i condannati che, durante il tempo previsto per l’estinzione della pena, riportano una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole, tutte chiare ipotesi sintomatiche di alcun effetto auto-resipiscente.
A tali ipotesi si aggiunge quella relativa al presente caso, appare ovvio infatti come il disinteresse dello Stato alla punizione non possa ritenersi dimostrato da una condotta elusiva o oppositiva del prevenuto, secondo il noto brocardo contra non valentem agere non currit praescriptio.
In particolare la Suprema Corte ha chiarito che l’atto elusivo del prevenuto non deve essere necessariamente rivolto alla pena principale ma, anche, alle pene accessorie o, come nel caso esaminato, all’adempimento degli obblighi economici nei confronti delle parti civili, atteso che quello che effettivamente rileva è che con il suo comportamento, volontario e consapevole, l’imputato non consente che le statuizioni contenute in una pronuncia irrevocabile siano eseguite.
Ne discende che, nelle ipotesi di sospensione condizionale, il termine di prescrizione non può che farsi decorrere dal momento in cui, verificatasi la decadenza del beneficio sospensivo, la pena, che prima non era eseguibile, può essere posta in esecuzione.
Tale momento, quindi, non coincide cronologicamente con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna che comporta la perdita del beneficio sospensivo, ma, come in questo caso, con il momento in cui, disposta la revoca, il provvedimento irrevocabile può essere effettivamente eseguito.
Quindi anche nelle ipotesi in cui la sospensione condizionale della pena venga subordinata all’adempimento di un obbligo in favore della parte civile da parte del condannato, qualora questi non ottemperi all’obbligo, il termine iniziale della prescrizione della pena non coincide con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna con la quale è stato concesso il beneficio sospensivo, ma con la data in cui la revoca del beneficio è divenuta definitiva per effetto del provvedimento del giudice dell’esecuzione.
Resta solo un vulnus in questo ragionamento su cui la Cassazione glissa totalmente, ovvero che il cittadino resta sottoposto a questa spada di Damocle anche per e nell’inerzia dell’organo deputato al controllo sulla eseguibilità di una sentenza.
