Liberazione anticipata negata poi concessa e diritto all’ingiusta detenzione per la carcerazione non dovuta (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 46722/2024 ha esaminato la questione relativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo per ingiusta detenzione, per il periodo di carcerazione non dovuta, a seguito dell’iniziale negazione della liberazione anticipata da parte del Magistrato di Sorveglianza decisione poi ribalta in sede di reclamo dal Tribunale di Sorveglianza.

Fatto

La Corte di appello di Palermo, con l’ordinanza, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di L.V..

Quest’ultimo era stato tratto in arresto il 30 ottobre 2022 in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo, avente a oggetto la pena di mesi, quattro di reclusione e mesi quattro di arresto; il Magistrato di Sorveglianza di Palermo, con ordinanza depositata 1’8 maggio 2023, aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata, ma il Tribunale di Sorveglianza, con ordinanza del 30 maggio 2023 aveva accolto il reclamo, concedendo la detrazione di pena di 45 giorni e disponendo l’immediata scarcerazione del condannato.

L.V. propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo, per erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in quanto il diritto vantato in relazione alla carcerazione non dovuta in fase esecutiva non presuppone necessariamente un provvedimento emesso contra legem e, d’altro canto, una violazione disciplinare delle regole carcerarie non costituisce ragione per negare il beneficio della liberazione anticipata, i cui presupposti applicativi sono altri.

Ai fini dell’accoglimento della domanda non è necessario che il provvedimento che ha negato la liberazione anticipata sia stato adottato in violazione di legge

Decisione

La Suprema Corte premette che la Corte territoriale ha valorizzato quale condotta ostativa ascrivibile a L.V. la violazione della normativa volta al contenimento del contagio da Covid19 negli istituti di detenzione, che aveva dato luogo al rigetto dell’istanza di liberazione anticipata. Considerato che il Tribunale di Sorveglianza aveva accolto il reclamo sulla base di una diversa valutazione della portata di una condotta effettivamente accertata nella sua reale esistenza e che, dunque, il provvedimento che aveva negato la liberazione anticipata si fondava sull’estrinsecazione di un potere discrezionale e non sulla violazione di legge, ha ritenuto di non riconoscere il diritto alla riparazione.

Occorre premettere che, nel caso in esame, la condotta ostativa al diritto alla riparazione è stata erroneamente individuata in un caso nel quale il riconoscimento di tale diritto è precluso in radice. Come, invero, correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, il diniego della liberazione anticipata è stato adottato dal Magistrato di Sorveglianza sulla base di un provvedimento non viziato da violazione di legge.

Il periodo intercorso tra l’istanza di liberazione anticipata e l’accoglimento del reclamo da parte del Tribunale di Sorveglianza non può, dunque, qualificarsi alla stregua di una ritardata liberazione che dà luogo a detenzione sine titulo nei termini nei quali pretenderebbe il ricorrente.

Esaminiamo i casi nei quali la Suprema Corte si è orientata nel senso di riconoscere rilievo ai fini del giudizio di riparazione al periodo di detenzione eccedente la pena definitiva riguardano l’ordine di esecuzione non aggiornato al nuovo fine pena (Sez. 4 n. 18542 del 14/1/2014, Truzzi, Rv. 259210 – 01, in un caso in cui il ricorrente era stato scarcerato con cinque giorni di ritardo, per «disguidi» dell’organo dell’esecuzione);

la scarcerazione – disposta per la liberazione anticipata – tardivamente eseguita a causa della tardiva comunicazione al collegio procedente per la rideterminazione della pena dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza (Sez. 4 n. 47993 del 30/9/2016);

l’ordine di esecuzione legittimamente emesso, ma relativo a pena che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l’emissione del titolo e la sua esecuzione, si sia poi estinta ex art. 172 cod.pen. (Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015);

l’ordine di esecuzione relativo a pena già estinta per indulto, anche se non ancora applicato dal giudice dell’esecuzione (Sez. 4, n. 30492 del 12/06/2014, Riva, Rv. 262240 – 01);

l’ordine di esecuzione legittimo, ma successivamente revocato per effetto di provvedimento di restituzione in termini per proporre impugnazione e successiva assoluzione (Sez. 4, n. 54838 del 13/11/2018,);

l’applicazione dell’isolamento diurno per erronea predisposizione di ordine di esecuzione (Sez. 4, n. 18358 del 10/01/2019);

la sentenza dichiarativa di non doversi procedere per ne bis in idem pronunciata ai sensi dell’art. 649 comma 2, cod. proc. pen., a seguito della rescissione del precedente giudicato in ragione della nullità del decreto di latitanza (Sez. 4, n. 42328 del 02/05/2011).

Il criterio interpretativo attualmente prevalente, impone, dunque, di riconoscere il diritto alla riparazione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. anche ove l’ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato che sia stato concausa di errori o ritardi nell’emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena (Sez. 4, n.. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151 — 01; Sez. 4 n. 57203 del 21/9/2017, Paraschiva, Rv. 271689, che richiama Corte EDU 24/03/2015, Messina c. Italia, n. 39824/07, secondo cui è ingiusta una detenzione che, per effetto della riconosciuta liberazione anticipata, sia rimasta sine titulo), con la precisazione che la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazione sussiste solo qualora si verifichi una violazione di legge da parte dell’autorità procedente e non anche qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogata consegua all’esercizio di un potere discrezionale (nel medesimo senso Sez. 4, n.25092 del 25/05/2021, che richiama Corte EDU 10/07/2003, Grava c. Italia, Corte EDU 2/03/2006, Pilla c. Italia, Corte EDU 17/06/2008, Sahin Karatas c. Turchia e Corte EDU [GC] 21/10/2013, Del Rio Prada c. Spagna).

Conclusivamente, l’ordinanza impugnata ha legittimamente negato il diritto alla riparazione considerando che il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, viste le ragioni di accoglimento del reclamo, non ha dato origine ad alcun periodo di detenzione sine titulo.